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Prorogato il divieto di licenziamento | info n. 71/2020

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Il Decreto Agosto ha prorogato nuovamente il divieto di licenziamento già introdotto dal Decreto  Cura Italia e successivamente prorogato dal Decreto Rilancio.

Il divieto risulta pertanto vigente dal 17 marzo 2020. Non è possibile indicare un termine unico di cessazione del divieto poiché la norma, in modo molto complesso, subordina il ripristino della facoltà di licenziamento ad alcune condizioni variabili.

Il divieto di licenziamento interessa tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla loro natura (imprenditori e non imprenditori) ed indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Il divieto di licenziamento non si applica alle seguenti tipologie:

  • licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
  • licenziamento dei dirigenti, degli apprendisti a termine del periodo di apprendistato, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è ammesso in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Il Decreto Agosto ha specificato che il divieto di licenziamento per GMO resta in vigore solo per i datori di lavoro che:

  1. non hanno usufruito della cassa integrazione,
  • non hanno goduto integralmente della cassa integrazione
  • godono del nuovo bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla CIG.

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