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Distacco transnazionale, comunicazione preventiva | info n. 35/2016

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Dal 26 dicembre 2016 entra in vigore l’obbligo di inoltrare la comunicazione preventiva in caso di distacco di lavoratori in Italia. L’obbligo incombe sul datori di lavoro stranieri o  società di somministrazione che distaccano dipendenti in Italia.

Il prestatore di servizi (datore di lavoro straniero), entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione telematica (modello UNI_Distacco_UE) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Le tipologie di comunicazione sono le seguenti:

  • Comunicazione preventiva: da inviare entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, per comunicare l’inizio di uno o più distacchi con l’indicazione, per ciascuno del periodo di esecuzione, della sede di lavoro e del numero dei lavoratori.
  • Comunicazione preventiva posticipata: da inviare in deroga al limite temporale sopra esposto, a causa di una certificata indisponibilità del sistema SID, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del sistema.
  • Annullamento: da effettuare, prima dell’inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la cancellazione di una o più dati essenziali (codice identificativo e stato di stabilimento del prestatore di servizi; codice fiscale del distaccatario; codice fiscale, stato di nascita e cittadinanza del lavoratore). Deve essere effettuata sempre entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco.
  • Variazione: deve essere trasmessa per comunicare che alcuni dati riguardanti un solo lavoratore già inseriti in una comunicazione preventiva di distacco, sono variate. La variazione deve riguardare dati non essenziali (data inizio, di fine e durata del distacco; luogo di svolgimento della prestazione di servizi; tipologia dei servizi – codice ATECO; generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lett. b del DM; generalità del referente di cui al comma 4 del DM; numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione). Questa comunicazione deve essere inviata entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.

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