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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale | n. 47/2015

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D. Lgs n. 151 del 14/09/2015 su SO n. 53 alla GU n. 221 del 23/09/2015 di attuazione della Legge 183/2014
Il Decreto 151/2015 è titolato << Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183>>
Tra gli adempimenti a carico del cittadino e dei datori di lavoro, al fine di evitare soprusi legati alla pratica delle “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del decreto in esame ha riformato, nuovamente, la modalità di effettuazione delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Al di fuori delle ipotesi di risoluzione consensuale sospensivamente condizionate alla convalida presso la DTL (procedura introdotta dalla Legge 92/2012 nota come Legge Fornero per i licenziamenti attuati da aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro saranno da effettuarsi, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate con apposito decreto che dovrà essere emanato entro il 24 dicembre 2015.
La nuova modalità tecnica di formalizzazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale sarà operativa solo dal 24 novembre 2015 (60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto).
Essendo previsti due diversi termini (24/11 e 24/12/2015) per l’entrata in vigore e per la regolamentazione della nuova procedura, ci auguriamo di giungere alla prima data con le informazioni necessarie all’attuazione dell’adempimento.
Ad oggi si sa che il lavoratore che intende rassegnare le proprie dimissioni è tenuto a predisporle su apposita modulistica (che sarà emanata) e ad inoltrarle anche telematicamente oltre che consegnarle al proprio datore di lavoro. Stessa procedura dovrà essere seguita i caso di risoluzione consensuale.
Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore potrà revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le stesse modalità.
La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche tramite patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Le disposizioni non si applicano al lavoro domestico e nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute in sede protetta (art. 2113, comma 4, C.C.) come più sopra ricordato, o avanti le commissioni di certificazione (art.76, D. Lgs. n.276/03).
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

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