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Vai alla newsSistemi di controllo a distanza | n. 46/2015
Sistemi di controllo a distanza
D. Lgs n. 151 del 14/09/2015 su SO n. 53 alla GU n. 221 del 23/09/2015 di attuazione della Legge 183/2014.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o Unitarie (RSA o RSU) oppure, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In alternativa, il datore di lavoro può richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (Legge 300/1970 art. 4).
L’ installazione e l’utilizzo di questi strumenti senza aver esperito la procedura sindacale o aver ottenuto l’autorizzazione necessaria, si configura come una violazione dello Statuto dei Lavoratori e qualunque informazione riferita al personale dipendente ottenuta per il loro tramite è inutilizzabile.
Impossibile quindi procedere a contestazioni disciplinari per fatti accertati per il loro tramite.
Il Ministero del lavoro, del diramare le istruzioni operative alle DTL per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti di video sorveglianza, riepiloga i requisiti per la loro corretta operatività:
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
rispetto della normativa in tema di raccolta e conservazione delle immagini;
apposita informativa ai dipendenti prima dell’installazione, con informazione dei luoghi ove verranno poste le telecamere;
obbligo di orientare le telecamere verso i luoghi maggiormente esposti ai rischi, comportando una registrazione dei lavoratori solo in via incidentale;
obbligo di non apportare alcuna modifica all’impianto se non previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (art. 4 L. n. 300/1970);
inutilizzabilità delle telecamere al fine di controllare i lavoratori o di comminare provvedimenti disciplinari;
obbligo dell’azienda di dare comunicazione ai lavoratori interessati in caso di accesso alle immagini;
diritto dei lavoratori di verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.
In questo quadro normativo si inseriscono le novità introdotte dal Decreto 151/2015 che però non intaccano, nel merito, quanto sopra esposto.
La grande novità, infatti, è rappresentata dall’introduzione della possibilità di effettuare controlli sull’attività del lavoratore per mezzo degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, per la tutela del patrimonio nonché degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In via esemplificativa ma non esaustiva: dispositivi satellitari per la geo localizzazione degli automezzi, devices di ogni tipo connessi con i sistemi aziendali, accessi in remoto alla rete aziendale (telelavoro), sistemi di rilevazione presenze o accessi.
Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente se, prima di attuarle, il datore di lavoro abbia fornito un’adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti a lui affidati e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (normativa sulla tutela della privacy).
Questo utilizzo non è subordinato alla sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali di qualsiasi ordine e tipo né con il Ministero del Lavoro.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.