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Vai alla newsCCNL Dirigenti aziende industriali PMI | info n. 6/2020
Accordo di rinnovo del 17 dicembre 2019 tra CONFAPI e FEDERMANAGER
In data 17 dicembre 2019 è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.
L’accordo ha validità per il periodo dal 1 gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023, sia per la parte economica che per quella normativa.
Qui di seguito esponiamo una sintesi delle novità segnalando la necessità, per approfondimenti, di rifarsi al testo integrale dell’accordo.
TRATTAMENTO MINIMO CONTRATTUALE
Il trattamento minimo contrattuale viene stabilito nelle seguenti misure:
Euro 5.312,25 mensili a valere dal 1 gennaio 2021
Euro 5.466,10 mensili a valere dal 1 gennaio 2023
MALATTIA
Il periodo di conservazione del posto pari a 12 mesi si intende riferito anche alle assenze complessivamente realizzatesi nel corso dei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Inoltre è stato elevato da 6 a 12 mesi il periodo di aspettativa non retribuita nelle ipotesi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che necessitino di terapie salvavita.
TRASFERIMENTO
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno.
Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.
FERIE
Viene rivista la disciplina delle ferie eccedenti il periodo mimino legale di fruizione.
Si ricorda che al dirigente spetta per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari a 35 giorni.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere fruite per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Dal 1 gennaio 2020 , l’accordo di rinnovo prevede quanto segue:
Se il periodo eccedente le 4 settimane pari a 11 giorni, non è stato fruito dal dirigente, per propria scelta, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione
E se il datore di lavoro ha inviato espresso invito al dirigente di fruire dell’eccedenza entro tale periodo con la specifica che in caso di mancato godimento non verrà corrisposto alcun indennizzo
Le ferie eccedenti le 4 settimane non saranno più fruibili né monetizzabili oltre tale periodo
Viceversa, in assenza di tale invito, al termine dei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità monetaria per il periodo di ferie non goduto da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.
PREAVVISO
A partire dal 1 gennaio 2020 i termini del preavviso sono stabiliti nelle seguenti misure:
– 6 mesi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti
– 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 4 e fino a 8 anni compiuti
– 10 mesi per anzianità di servizio oltre 8 e fino a 12 anni compiuti
– 12 mesi per anzianità di servizio oltre 12 anni
In caso di dimissioni le durate sono pari ad 1/3 dei periodi suddetti.
Nei primi 24 mesi di assunzione, i dirigenti possono essere licenziati con un preavviso di 4 mesi.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il contributo annuo alla Fondazione IDI, pari ad euro 150 a carico azienda ed euro 150 a carico dirigente, è rideterminato in euro 350,00 euro annui così ripartito:
– per il 2020: euro 200,00 a carico azienda ed euro 150,00 a carico dirigente
– per il 2021: euro 175,00 a carico azienda ed euro 175,00 a carico dirigente
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per quanto concerne la previdenza complementare gestita dal Fondo PREVINDAPI , dal 1 gennaio 2020 viene innalzato il limite del massimale contributivo annuo dagli attuali 150.000 euro a 180.000 euro