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Iscrizione al VIES | info n. 5/2020

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Dal 1 gennaio 2020 l’iscrizione al VIES è condizione indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni con operatori UE.

La Direttiva 2018/1910/UE/2018, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l’iscrizione del soggetto passivo nell’archivio VIES, da tale data diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale com’e stato finora.

Dunque senza iscrizione al VIES, tutte le operazioni vanno assoggettate ad IVA.

E’ quindi indispensabile preoccuparsi di formalizzare l’iscrizione prima di emettere fattura.

Riassumiamo nello schema:

Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia
nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio in altro Stato della UE Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972
Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES) Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore italiano)
Dal giorno dalla richiesta di iscrizione al VIES Soggetto passivo IVA in Italia iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993 Prestazione fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA di altro Paese della UE)

 

Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia
effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio da altro Stato della UE con arrivo in Italia Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972
Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES) Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese della UE (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore UE)
Dal giorno dalla richiesta di iscrizione al VIES Soggetto passivo IVA in Italia Iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge Prestazione di servizi soggetta ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA italiano)

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