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Blocco dei licenziamenti | info n. 52/2020

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Il Decreto Rilancio amplia il blocco dei licenziamenti per motivi economici incrementando gli iniziali 60 giorni di blocco ad un totale di 5 mesi a partire dal 17 marzo.

Pertanto i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o collettivi, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 17 agosto 2020.

Il divieto di licenziamento è introdotto per fronteggiare la prevedibile emorragia di posti di lavoro causata dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown oltre che dalle incognite legate alla ripresa delle attività economiche.

Resta invece possibile licenziare per giustificato motivo soggettivo, cioè per una causa che attenga alla sfera del lavoratore: giusta causa se il fatto non consente la prosecuzione nemmeno momentanea del rapporto o giustificato motivo soggettivo per inadempienza ma solo con rispetto dell’iter della procedura disciplinare.

Sono anche possibili i licenziamenti dei dirigenti o del personale domestico.

Posso essere inoltre interrotti a scadenza i contratti a tempo determinato e i rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo. Anche il superamento del periodo di comporto è causa legittima di licenziamento non preclusa dal blocco previsto dal Decreto Rilancio.

Purtroppo il divieto di licenziamento per ben 22 settimane (=5 mesi) non è affiancato da un identico numero di settimane di ammortizzatore sociale per i quali sono previste solo 14 settimane. Resta quindi totalmente a carico dei datori di lavoro del settore privato l’onere gestionale del proprio personale  anche nell’ipotesi di mancanza di lavoro o di chiusura forzata.

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