Informative

Decreto “Rilancio” – sostegno alle imprese | info n. 50/2020

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dei mesi di marzo e aprile 2020 Riassumiamo le principali misure immediate di sostegno alle imprese e agli altri soggetti titolari di partita Iva danneggiati dall’emergenza sanitaria.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

A chi spetta

A imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA

–    con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. Per ricavi si intendono quelli derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

–    con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

A coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019 il contributo spetta anche senza perdita di fatturato.

A quanto ammonta

Si calcola sulla differenza tra aprile 2020 e aprile 2019 in base alle seguenti percentuali

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro

A chi ne avrà diritto sarà erogata una somma non inferiore a 1.000 euro alle persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo sarà esente da imposte e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante bonifico bancario sul conto corrente al beneficiario.

Per ottenerlo occorre inviare un’istanza in via telematica, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui sopra, con modalità che verranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui venga rilevata l’insussistenza del diritto dopo l’erogazione del contributo, la somma verrà recuperata con interessi, sanzioni e responsabilità penale a carico del firmatario della richiesta.

BONUS 600 euro per Aprile 2020

A chi spetta

A commercianti, artigiani, professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Spetta anche ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro già avviati alla data del 23 febbraio 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 19 maggio 2020 e ai lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali. Ne hanno diritto anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo purché abbiano versato nell’anno 2019 almeno 30 contributi giornalieri.

Il 21 maggio è stato definitivamente chiarito che il contributo non spetta agli amministratori di società, in quanto il loro compenso, determinato con delibera assembleare, è assimilato a un reddito di lavoro dipendente e pertanto non può essere considerato di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono esclusi i titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, spetta la stessa somma pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020, che pare verrà erogata automaticamente in pochi giorni senza dover fare alcuna richiesta.

BONUS 1.000 euro per Maggio 2020

A chi spetta

Ai titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata INPS che hanno subito una riduzione di almeno  un terzo del fatturato del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto allo stesso bimestre del 2019, calcolato secondo il principio di cassa ossia sulla differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel bimestre, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020.

Il bonus per il mese di maggio si ottiene presentando richiesta all’INPS nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti.

Artigiani e commercianti non hanno diritto al bonus di maggio.

SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO

A chi spetta

Ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 superiore al 33 per cento e ai soggetti con con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

Beneficio

Tutti i versamenti fiscali e contributivi sospesi per effetto dei precedenti decreti, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo.

ESENZIONE DAL VERSAMENTO IRAP

A chi spetta

A tutti indipendentemente dalla perdita di fatturato

Beneficio

Non è dovuto il versamento

  • del saldo dell’IRAP 2019 al netto degli acconti dovuti
  • della prima rata dell’acconto IRAP 2020 pari al 40% dell’imposta 2019

Si segnala che gli acconti 2019 rimangono dovuti e devono coprire il 90% dell’imposta dovuta. In sostanza viene abbuonato solo il 10% dell’imposta 2019.

La prima rata di acconto per il 2020 invece è abbuonata completamente. Si tratta quindi di un vero e proprio sconto sull’imposta.

CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE anche per immobili diversi da C/1

A chi spetta

A tutti coloro che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019

Sono esclusi i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro.

Beneficio

Spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L’importo è esente da imposte.

Il credito d’imposta è utilizzabile dopo il  pagamento  dei canoni anche in compensazione nel modello F24.

In alternativa può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari 2019 e in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Per l’utilizzo del credito si dovrà attendere un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE

A chi spetta

Alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nonché gli enti del terzo settore e agli enti religiosi riconosciuti.

Beneficio

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di importo, oppure in dichiarazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

A chi spetta

Alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi riconosciuti.

Beneficio

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60 per cento sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per l’acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti. Si tratta di mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi.

Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti.

Dal 1°gennaio 2021 si applicherà l’aliquota Iva del 5 per cento.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Tutti i versamenti sospesi dai decreti precedenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

Cartelle esattoriali: i termini di versamento dei carichi affidati all’Agenzia della riscossione slittano dal 31 maggio al 31 agosto 2020;

Rottamazione-ter e saldo e stralcio: rinvio di tutti i termini in scadenza nel 2020, al 10 dicembre 2020;

Segnaliamo anche che i piani di rateazione decadevano con il mancato pagamento di 5 rate. E’ ora previsto che le rateazioni avviate prima dell’8 marzo 2020 o richieste e accolte prima del 31 agosto 2020, decadranno dalle rateazioni in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Si attendono ben 98 provvedimenti che daranno attuazione a tutte le norme contenute nel decreto.

Seguiremo con attenzione le indicazioni che verranno fornite e vi informeremo tempestivamente per le richieste che vi daranno diritto a ricevere ciò di cui avrete diritto.

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