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Assunzione personale disabile | info n. 23/2016

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Come già noto, i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie “protette” nella seguente misura:

  • fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
  • da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
  • oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati ( a cui aggiungere gli obblighi occupazionali dell’art. 18, comma 2, Legge 68/1999).

Fino all’arrivo del Jobs Act, i datori di lavoro fino a 35 dipendenti godevano di un particolare regime di esenzione dagli obblighi occupazionali del disabile a condizione che non effettuassero nuove assunzioni in incremento della forza occupazionale. Quindi, i datori di lavoro con forza occupazionale stabile o in decremento, risultavano esentati dall’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità.

Il Jobs Act ha riformato la normativa eliminando questa agevolazione e, dal 1° gennaio 2017, tutti i datori di lavoro con forza occupazionale superiore a 15 addetti, avranno l’obbligo occupazionale qui descritto.

In questo quadro normativo, ancora più stringente rispetto al passato, si inserisce l’agevolazione contributiva prevista in caso di assunzione di particolari categorie di lavoratori svantaggiati analizzata ed esplicata dall’INPS con la sua circolare n. 99/2016.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Queste, in sintesi, le condizioni del beneficio:

TIPOLOGIA MISURA DELL’INCENTIVO DURATA DELL’INCENTIVO
Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 60 mesi
tutta la durata del contratto a tempo determinato (non inferiore a 12 mesi)

Alla luce degli obblighi più stringenti di prossima entrata in vigore, Vi consigliamo le opportune valutazioni programmatiche.

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