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Fondo nuove competenze | info n. 81/2020

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Con il D.L n° 34/2020, l’ANPAL (Agenzia per le politiche attive del lavoro) ha istituito il Fondo nuove competenze.

Possono avere accesso ai contributi finanziari previsti, tutti i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto un accordo sindacale per la rimodulazione dell’orario di lavoro e che vogliano utilizzare queste somme per avviare percorsi formativi e di riqualificazione a favore dei propri dipendenti, senza ridurne lo stipendio e senza costi aggiuntivi per l’azienda.

L’accesso al “Fondo Nuove Competenze” è possibile anche se l’azienda usufruisce della Cassa integrazione. L’unica condizione è che i lavoratori destinati al percorso formativo siano diversi da quelli interessati dalla Cassa integrazione.

Trattandosi di una rimodulazione dell’orario, le ore dedicate alla formazione rientrano nell’orario contrattuale dei singoli dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti).

Per usufruire delle somme messe a disposizione, è necessario presentare una domanda all’ANPAL, a cui va allegato l’accordo sindacale e il progetto formativo.

ACCORDO SINDACALE: l’accordo per la rimodulazione dell’orario di lavoro (se in azienda sono presenti le RSU, l’accordo può essere sottoscritto anche internamente):

  • Deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020;
  • Deve prevedere dei progetti formativi finalizzati allo sviluppo di competenze, il numero dei dipendenti coinvolti e il numero delle ore destinate alla formazione (il limite massimo di ore finanziabili è di 250 per ogni lavoratore);
  • Deve individuare le necessità del datore di lavoro in termini di sviluppo di nuove o maggiori competenze;
  • Se l’impresa eroga in proprio la formazione, deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa.

SOGGETTI EROGATORI: i percorsi formativi possono essere erogati da tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e dai soggetti privati che svolgono attività di formazione, comprese le università. La formazione può essere erogata dall’impresa stessa, qualora sia previsto all’interno dell’accordo collettivo.

PERCORSI FORMATIVI: i percorsi formativi devono avere inizio prima del 31 dicembre 2020 e devono concludersi entro 90 gg dall’approvazione della domanda. Il termine è, invece, di 120 gg se la domanda viene presentata ai fondi interprofessionali.

FINANZIAMENTO: il contributo è erogato, con cadenza trimestrale, dall’INPS, su richiesta dell’ANPAL, in due tranche:

  • Anticipazione del 70% del contributo concesso dall’ANPAL in sede di approvazione dell’istanza;
  • Saldo, alla presentazione del MODELLO RICHIESTA DI SALDO, entro 40 gg dalla conclusione del percorso formativo. Al modello richiesta di saldo devono essere allegati: la certificazione delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e l’elenco dei lavoratori coinvolti con i relativi dati e il numero delle ore dedicate alla formazione.

Il saldo verrà erogato dall’INPS, una volta che l’ANPAL abbia verificato la completezza e la conformità della richiesta di saldo, il rispetto del limite massimo di 250 ore di formazione per ogni lavoratore e la regolarità dell’azienda relativamente al versamento dei contributi previdenziali (tramite DURC). In sede di approvazione l’ANPAL si avvale della possibilità di ricalcolare o revocare il contributo concesso.

ATTENZIONE! Il fondo include nel rimborso la contribuzione previdenziale ma non i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e di TFR, che rimarranno, dunque, a carico del datore di lavoro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ OPERATIVE: è possibile presentare la domanda a partire dal 4 novembre 2020. La presentazione deve avvenire tramite il Modello di istanza predisposto dall’ANPAL e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato. Alla presentazione dell’istanza, il datore di lavoro deve allegare:

  • L’accordo sindacale relativo alla Cassa integrazione;
  • Il progetto formativo;
  • L’elenco dei dipendenti interessati e il numero di ore di formazione;
  • Eventualmente, la delega del legale rappresentante e il documento di identità del delegante.

Le istanze vengono analizzate secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda (fino ad esaurimento fondi). Ai fini dell’approvazione, l’ANPAL verifica la completezza e la conformità della documentazione fornita, il rispetto del limite massimo di 250 ore di formazione per ogni lavoratore e la regolarità dell’azienda relativamente al versamento dei contributi previdenziali (tramite DURC) e, inoltre, richiede alle Regioni di esprimere un parere sul progetto formativo. Se, le Regioni non si esprimono entro 10 gg, il parere si intende positivo per silenzio assenso.

In attesa della predisposizione del portale dedicato, a cui si potrà accedere tramite SPID, tutta la documentazione richiesta deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo .

FONDO NUOVE COMPETENZE

81 Fondo nuove competenze

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