Il bonus spetta anche ai genitori senza coniuge a carico, purché sussistano anche gli altri requisiti già previsti in precedenza
Vai alla newsVersamenti prorogati | info n. 80/2020
Riportiamo in sintesi le novità che riguardano la proroga dei versamenti, previste dal decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre e dai precedenti:
ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E RELATIVI CONTRIBUTI CON SCADENZA ORDINARIA 30 NOVEMBRE 2020
Proroga del termine di versamento al 10 dicembre 2020 per tutti i contribuenti, imprese e professionisti titolari di partita IVA, senza distinzione di zona e di fatturato.
Proroga del termine di versamento al 30 aprile 2021 per imprese e professionisti
inclusi i soggetti in regime forfettario
- che esercitano una delle attività elencate negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori biscon sede dell’attività in una zona rossa alla data del 26 novembre 2020 a prescindere dalla diminuzione del fatturato;
- senza distinzione di zona, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
- esercenti servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni indipendentemente dai ricavi o compensi 2019 e a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021
Si segnala che il Decreto Liquidità ha previsto che il versamento degli acconti IRES, IRPEF, cedolare secca sul canone di locazione e alle imposte IVIE e IVAFE dovuti per il periodo d’imposta 2020 non è considerato insufficiente se risulta almeno pari all’80% dell’importo dovuto.
In sintesi non possono usufruire della proroga al 30 aprile 2021 i privati non titolari di partita IVA, i soggetti non ISA che, nel primo semestre 2020, non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019 o con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro.
PROROGA SCADENZE DICEMBRE
La proroga riguarda:
- ritenute alla fonte lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- versamenti relativi all’IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ne hanno diritto
- le attività che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 50 milioni
- le attività avviate dopo il 30 novembre 2019.
Godono della proroga a prescindere dalla perdita di fatturato e dai ricavi o compensi del 2019:
- le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (palestre, piscine, centri benessere,…)
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazioneche hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse
- i soggetti che operano nei settori compresi nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
La scadenza del 16 dicembre viene prorogata al 16 marzo 2021.
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU
Il pagamento è abbuonato solo quando l’utilizzatore coincide con il soggetto passivo d’imposta, quindi non necessariamente proprietario dei locali ma anche utilizzatore di un bene in leasing.
Deve trattarsi di immobili:
– in cui si svolgono le attività imprenditoriali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori
– in cui si svolgono le attività imprenditoriali riportate nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.
– di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro), quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
– rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
– destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
Per godere dell’esonero non è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività soltanto per gli immobili
- a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
DEFINIZIONI AGEVOLATE – ROTTAMAZIONE CARTELLE
Il termine, per il versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione già prorogato al 10 dicembre 2020, viene nuovamente prorogato al 1° marzo 2021.