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Versamenti prorogati | info n. 80/2020

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Riportiamo in sintesi le novità che riguardano la proroga dei versamenti, previste dal decreto Ristori quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre e dai precedenti:

ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E RELATIVI CONTRIBUTI CON SCADENZA ORDINARIA 30 NOVEMBRE 2020

Proroga del termine di versamento al 10 dicembre 2020 per tutti i contribuenti, imprese e professionisti titolari di partita IVA, senza distinzione di zona e di fatturato.

Proroga del termine di versamento al 30 aprile 2021 per imprese e professionisti

inclusi i soggetti in regime forfettario

  • che esercitano una delle attività elencate negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori biscon sede dell’attività in una zona rossa alla data del 26 novembre 2020 a prescindere dalla diminuzione del fatturato;
  • senza distinzione di zona, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
  • esercenti servizi di ristorazione nelle zone rosse e arancioni indipendentemente dai ricavi o compensi 2019 e a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021

Si segnala che il Decreto Liquidità ha previsto che il versamento degli acconti IRES, IRPEF,  cedolare secca sul canone di locazione e alle imposte IVIE e IVAFE dovuti per il periodo d’imposta 2020 non è considerato insufficiente se risulta almeno pari all’80% dell’importo dovuto.

In sintesi non possono usufruire della proroga al 30 aprile 2021 i privati non titolari di partita IVA, i soggetti non ISA che, nel primo semestre 2020, non hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019 o con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro.

PROROGA SCADENZE DICEMBRE

La proroga riguarda:

  • ritenute alla fonte lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • versamenti relativi all’IVA;
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ne hanno diritto

  • le attività che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 50 milioni
  • le attività avviate dopo il 30 novembre 2019.

Godono della proroga a prescindere dalla perdita di fatturato e dai ricavi o compensi del 2019:

  • le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (palestre, piscine, centri benessere,…)
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazioneche hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse
  • i soggetti che operano nei settori compresi nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.

La scadenza del 16 dicembre viene prorogata al 16 marzo 2021.

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU

 Il pagamento è abbuonato solo quando l’utilizzatore coincide con il soggetto passivo d’imposta, quindi non necessariamente proprietario dei locali ma anche utilizzatore di un bene in leasing.

Deve trattarsi di immobili:

–  in cui si svolgono le attività imprenditoriali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori

–  in cui si svolgono le attività imprenditoriali riportate nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.

– di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro), quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

– rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

– destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

Per godere dell’esonero non è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività soltanto per gli immobili

  1. a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni

DEFINIZIONI AGEVOLATE – ROTTAMAZIONE CARTELLE

Il termine, per il versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione già prorogato al 10 dicembre 2020, viene nuovamente prorogato al 1° marzo 2021.

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