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Vai alla newsAcconto IVA | info n. 82/2020
Chi a novembre 2020 ha subìto un calo del fatturato pari o superiore al 33% rispetto a novembre 2019 può rimandare il versamento dell’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre.
Potranno rimandare il versamento dell’acconto anche senza aver realizzato perdite di fatturato
- le attività avviate dopo il 30 novembre 2019.
- le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (palestre, piscine, centri benessere,…)
- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in una zona che risultava rossa ho arancione alla data del 26 novembre del 2020.
- i soggetti che operano nei settori compresi nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
Il versamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure in quattro rate mensili di pari importo versando la prima rata entro il 16 marzo.
Ricordiamo che l’acconto IVA dovuto, può essere calcolato secondo il criterio “storico”, versando l’88% dell’IVA del mese di dicembre del 2019 (o del quarto trimestre dello stesso anno per i contribuenti trimestrali) oppure con il criterio “previsionale”, versando l’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali).
E’ anche è possibile calcolare l’IVA effettivamente dovuta sulle operazioni effettuate, elaborando una speciale liquidazione IVA che tiene conto delle operazioni avvenute nel periodo dall’1 al 20 dicembre 2020 per i mensili e dall’1 ottobre al 20 dicembre 2020 per i trimestrali. Da segnalare che in questa liquidazione IVA “straordinaria” occorre tener conto anche delle operazioni effettuate nel periodo ma non ancora fatturate.
Sono dispensati dall’obbligo di versare l’acconto IVA:
- Coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020;
- Soggetti che hanno cessato l’attività prima del 30 novembre(mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- Soggetti che applicano il regime forfettario o dei contribuenti minimi;
- Soggetti a creditonell’ultimo periodo dell’anno precedente;
- Soggetti che presumono di chiudere il 2020 con un credito IVA.
Distinti saluti.