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Novità fiscali sul reddito di lavoro dipendente | info n. 3/2025

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Di seguito forniamo una sintesi delle principali novità fiscali applicabili al reddito di lavoro dipendente per l’anno 2025.

ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI di REDDITO

Con modifica dell’art. 11 TUIR, è stata resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la relativa variazione delle aliquote Irpef applicabili.

Pertanto, si conferma che, anche per il periodo di imposta 2025 e seguenti, gli scaglioni IRPEF sono 3 con le seguenti aliquote:

  • fino a 28.000,00 euro – 23 %,
  • da 28.000,00 euro e fino ai 50.000,00 – 35 %,
  • oltre 50.000,00 euro – 43 %.

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

È stata resa strutturale la variazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato, confermando, pertanto, per i periodi d’imposta 2025 e seguenti, quanto previsto l’anno precedente.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

È stata confermata la disciplina relativa al trattamento integrativo ed è stato reso strutturale quanto introdotto per il periodo di imposta 2024.

MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Per l’anno 2025, non è stato confermato l’esonero IVS del 6% – 7% applicato ai contributi previdenziali carico del lavoratore dipendente.

Pertanto, per far fronte al venir meno di tale agevolazione, sono state introdotte due nuove misure in ambito fiscale applicabili solo ai titolari di reddito da lavoro dipendente (sono esclusi i titolari di redditi assimilati, quali stagisti e collaboratori coordinati e continuativi).

  • Per i lavoratori titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro, viene corrisposta una somma calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente. L’importo riconosciuto non concorre alla formazione del reddito e, pertanto, ha impatto esclusivamente sul netto in busta.

Tale somma viene gestita con le medesime modalità del trattamento integrativo. Pertanto, la somma viene riconosciuta automaticamente e, eventualmente, il dipendente che ritiene di non avere diritto può richiedere la non applicazione. La spettanza di tale misura verrà verificata anche in sede di conguaglio e, qualora il lavoratore non ne avesse diritto, l’importo già riconosciuto verrà trattenuto.

  • Per i lavoratori titolari di reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è prevista l’applicazione di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda. La stessa è da rapportare al periodo di lavoro ed è pari a 1.000 euro per i redditi fino a 32.000 euro mentre è di importo decrescente per i redditi superiori a 32.000 euro fino a 40.000 euro.

L’ulteriore detrazione viene riconosciuta nel limite della capienza dell’imposta lorda e, in sede di conguaglio, ne verrà verificata la spettanza. Pertanto, se nel corso dell’anno sono stati riconosciuti degli importi di detrazione non effettivamente spettanti, questi verranno recuperati.

Si specifica che, oltre la soglia di reddito pari a 40.000 euro, non viene applicata alcuna misura.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Varie sono le novità in merito alle detrazioni per i famigliari a carico. Nello specifico:

  • Detrazioni per figli a carico

È stato introdotto un limite di età del figlio entro il quale il lavoratore ha diritto alla detrazione.

Ferma restando la soglia reddituale da rispettare per considerare il figlio fiscalmente a carico, la detrazione è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ed inferiore a 30 anni.

Il limite di età inferiore a 30 anni non si applica per figli disabili fiscalmente a carico.

Nulla varia in merito alle modalità di calcolo della detrazione da applicare.

  • Detrazioni per altri familiari a carico

Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico è riconosciuta solo per i genitori, i nonni e i bisnonni conviventi con il contribuente.

Nulla varia in merito alle modalità di calcolo della detrazione da applicare.

N.B. Dal periodo d’imposta 2025, ai lavoratori che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, non spettano le detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli e altri familiari), qualora tali familiari siano residenti all’estero.

 NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

In deroga a quanto previsto dall’art. 51 c. 3 TUIR, viene confermato il limite di esenzione pari a 1.000 euro per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Come per l’anno 2024, il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.

Non concorrono a formare il reddito del lavoratore, nel nuovo limite:

  • i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Attenzione: l’applicazione del trattamento di miglior favore ai dipendenti con figli è subordinata all’invio di apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Come già previsto per gli anni 2023 e 2024, resta confermata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota da applicare alle somme erogate in ottemperanza ad accordi di II livello per l’erogazione dei premi di risultato.

L’applicazione del regime fiscale sostitutivo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto, nell’anno precedente a quello di percezione del premio di risultato, non è superiore a 80.000 euro;
  • il premio di risultato da erogare è inferiore a 3.000 euro.

MAXI DEDUZIONE DEL COSTO PER NUOVE ASSUNZIONI

È stata prorogata la maxi-deduzione in favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE PER TRASFERTA

Dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (effettuati con autoservizi pubblici non di linea), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili.

Alle medesime condizioni, tali spese risultano anche essere deducibili nei limiti previsti dall’art. 95 c. 1, 2 e 3 Tuir.

NOVITÀ PER IL SETTORE TURISTICO

Di seguito le novità introdotte per il settore turistico.

  • Trattamento integrativo speciale

È stata confermata l’applicazione del trattamento integrativo speciale.

Il trattamento è previsto per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore del turismo.

La misura è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi. Gli importi riconosciuti non concorrono alla formazione del reddito.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto su richiesta del lavoratore che deve dichiarare per iscritto di aver avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro per l’anno 2024.

  • Detassazione delle mance

Le mance riversate a favore dei lavoratori del settore privato, recettivo e di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 5% nel limite del 30% (per l’anno 2024 la soglia era del 25%) del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tale disciplina si applica solo ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente (anno 2024) un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro.

Si ricorda che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

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