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Auto in uso promiscuo, nuovo calcolo del fringe benefit | info n. 2/2025

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In data 30 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle aggiornate dei costi chilometrici per l’utilizzo di autovetture e motocicli per il periodo di imposta 2025.

I dati elaborati dall’ACI sono di fondamentale importanza per determinare l’importo di fringe benefit relativo all’assegnazione di auto ad uso promiscuo a dipendenti, collaboratori ed amministratori.

Il valore così determinato concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario diventando quindi imponibile cioè soggetto a contributi ed imposte.

Criteri per la determinazione del fringe benefit

Con la Legge di Bilancio 2025, sono state modificate nuovamente le regole per la quantificazione del fringe benefit relativo all’assegnazione di auto ad uso promiscuo a dipendenti, collaboratori ed amministratori.

I nuovi criteri per determinare il valore del fringe benefit sono i seguenti:

  • data di immatricolazione del mezzo;
  • data di assegnazione dello stesso al dipendente/collaboratore;
  • alimentazione del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo.

Riportiamo una sintesi delle tre casistiche ad oggi possibili:

Auto immatricolate e assegnate dal 1° gennaio 2025

A diversa alimentazione corrisponde una diversa quota percentuale da applicare sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

Di seguito, la tabella con le percentuali applicabili:

N.B.: si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle auto immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2025 ma assegnate al lavoratore dal 1° gennaio 2025.

Auto immatricolate e assegnate a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024

A diversa alimentazione corrisponde una diversa quota percentuale da applicare sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

Di seguito, la tabella con le percentuali applicabili:

Auto immatricolate e assegnate entro il 30 giugno 2020

L’importo di fringe benefit si ottiene applicando la percentuale fissa del 30% alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Al risultato si moltiplica per il corrispondente costo chilometrico ACI.

La quantificazione deve essere effettuata al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l’utilizzo del veicolo.

Deducibilità del costo per l’impresa

Per il datore di lavoro, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare.

Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata al rispetto di determinate condizioni:

  • l’assegnazione del mezzo deve risultare da idonea documentazione (ad es. una clausola nel contratto di assunzione o un contratto di comodato)
  • l’autovettura deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta (almeno 184 giorni). Ai fini del computo del numero dei giorni di utilizzo, non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo o che il veicolo sia stato utilizzato da un solo lavoratore.

Per gli amministratori la deducibilità dei costi è ridotta al 20%.

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