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Novità regime forfettario | info n. 11/2020

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La speranza che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per chi applica il regime forfetario entrino in vigore dal 2021 a nostro parere è infondata e dunque riteniamo opportuno sollecitare gli interessati a prendere gli opportuni provvedimenti.

Chi ripone fiducia in questo rinvio si affida allo statuto del contribuente che prevede che le norme tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti che scadano entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle norme stesse. Nel caso specifico però non si tratta di modifiche all’imposta sostitutiva o agli adempimenti bensì di una modifica delle condizioni per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario. Considerando inoltre che si stima siano circa 10.000 i contribuenti costretti ad uscire dal regime di vantaggio e quindi a dover versare IVA e imposte in modo ordinario procurando un gettito importante per l’erario, riteniamo che non ci saranno rinvii.

In estrema sintesi la novità è che vengono esclusi dal regime forfetario i dipendenti ed i pensionati con un reddito superiore a 30.000 euro e chi ha speso più di 20.000 euro lordi per la retribuzione di dipendenti.

Nello specifico non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche che

  • svolgono attività di impresa o professionale e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare superiore a 65.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per personale per un importo superiore a 20.000 euro corrisposte per qualsiasi forma di lavoro quindi vanno considerate le somme pagate per prestazioni di lavoro subordinato, parasubordinato e occasionale, le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione, le borse di studio;
  • nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione per importi superiori 30.000 euro lordi. Questo limite era stato eliminato nel 2018 e viene reintrodotti. Come allora non costituisce un limite se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno. Se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente per diventare pensionato nel 2019, si considera soltanto il reddito di pensione;
  • hanno il controllo di una Srl che svolge attività riconducibile alla loro;
  • hanno una quota di partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • hanno fatturato più del 50% nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Cosa accade a chi è costretto ad abbandonare il regime forfetario

Coloro che hanno una di queste cause di esclusione, sono obbligati ad applicare il regime semplificato con effetto dal 1 gennaio 2020. Quindi sono obbligati a tenere la contabilità, devono emettere le fatture in formato elettronico ed applicare l’IVA.

Considerando che coloro che sono obbligati ad abbandonare il regime forfetario potrebbero avere già emesso fatture, si confida che possano avere a disposizione  60 giorni dal 1 gennaio per adeguarsi ai nuovi obblighi che non prevedevano di avere.

Infine l’ultima novità: chi utilizzerà volontariamente la fatturazione elettronica godrà dello “sconto” di un anno per l’accertamento fiscale, che quindi sarà ridotto da 5 a 4 anni.

Per quanto riguarda tutto il resto, in sintesi riassumiamo i vantaggi di chi rimane nel regime forfetario:

  • Il reddito è determinato forfetariamente sulla base dei ricavi o compensi effettivamente incassati nel periodo di imposta;
  • I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito determinato forfetariamente;
  • Sono esclusi dall’applicazione dell’IVA;
  • Si applica un’unica imposta, nella misura del 15% ridotta al 5% per i primi 5 anni;
  • Sono esonerati dall’obbligo di tenere le scritture contabili;
  • Hanno la facoltà di chiedere all’INPS una riduzione dei contributi del 35%.
  • Dal 2020 non avranno più alcun vincolo per l’acquisto o l’utilizzo di beni strumentali.

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