Informative

Comunicazione lavoratori somministrati | info n. 10/2020

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Lgs. 81/2015 art. 36 comma 3

Il datore di lavoro che si avvale di lavoratori somministrati è tenuto ad inoltrare la comunicazione periodica a consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di utilizzo alle RSA o RSU o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Quindi, entro il 31 gennaio 2020, i datori di lavoro che nell’anno 2019 si sono avvalsi delle prestazioni di lavoro da parte di lavoratori somministrati, dovranno inoltrare l’apposita comunicazione informativa.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
b) la loro durata;
c) numero e qualifica dei lavoratori interessati.
La mancata informativa ai sindacati può essere qualificata come “condotta antisindacale” e legittimare gli organismi territoriali delle associazioni sindacali nazionali a ricorrere alla procedura di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo compreso tra un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.250,00.

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