Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsSospensione versamento imposte e contributi aprile e maggio | info n. 37/2020
Il decreto ha previsto la sospensione dei termini di versamento in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e contributi previdenziali e assistenziali. La possibilità di sospendere i versamenti è però subordinata alla riduzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.
La riduzione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.
Come in precedenza, sono escluse le altre imposte come, ad esempio, le ritenute d’acconto sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio, che dovranno essere versate entro le scadenze ordinarie.
Per poter beneficiare della sospensione, occorre dimostrare che il fatturato di marzo e aprile di quest’anno è diminuito di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro la soglia sale al 50 per cento, ad eccezione dei contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi, per i quali rimane sufficiente una contrazione del 33%)
Per le aziende che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate, indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020, quali agenzie di viaggio, strutture turistico–ricettive, tour operator, gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc era già stata prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi fino al 30 aprile. Conseguentemente, i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile prossimo, per questi soggetti sono sospesi automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione. Invece, per fruire della sospensione dell’IVA, anch’essa in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare la riduzione dei ricavi di marzo 2020 su marzo 2019 e di aprile 2020 su aprile 2019.
Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo, già potevano fruire della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute e dei contributi fino al 31 maggio prossimo.
Il predetto criterio continua a trovare applicazione senza dover dimostrare l’avvenuta riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente anno 2019.
Invece, se i predetti soggetti intendono fruire della sospensione dell’IVA in scadenza il 16 aprile e il 16 maggio dovranno dimostrare, come per ogni altro contribuente, la contrazione dei ricavi (nei mesi di marzo e aprile), nella misura almeno pari al 33 per cento.
Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la situazione è più complicata. Il decreto prevede che se i compensi o i ricavi del mese di marzo 2020 sono diminuiti, rispetto allo stesso periodo del 2019, si potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.
Se invece la riduzione dell’attività risulterà confermata anche nel mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 maggio e dell’IVA relativa al primo trimestre gennaio-marzo 2020.
Rimane confermato che i versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.
Per poter beneficiare delle sospensioni occorre redigere una situazione contabile mensile aggiornata, includendo i ricavi di competenza sia per marzo che per aprile e valutare la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.
Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto
Per i lavoratori autonomi e coloro che fatturano provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, procacciatore di affari, gli agenti di commercio, che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, è stata estesa la possibilità di non applicare la ritenuta sui compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il 20 luglio 2020.
Se l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il 20 ottobre 2020.