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Tassazione del TFR | info n. 38/2017

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Il calcolo della tassazione dovuta sul trattamento di fine rapporto, pur conservando la tassazione separata ha subito nel tempo delle modifiche.

Il TFR maturato fino al 2000 è tassato in modo diverso rispetto a quello maturato dopo tale data. Infatti, il TFR maturato a partire dall’1° gennaio 2001 è imponibile solo per la quota capitale; sono quindi escluse le somme accantonate mediante applicazione delle rivalutazioni annuali.

L’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta ai fini fiscali sorge nel momento in cui il TFR viene erogato al lavoratore.

In questo momento il datore di lavoro opera le ritenute come disciplinate nei diversi periodi:

  • le quote maturate fino al 31.12.2000 sono interamente tassate dal datore di lavoro,
  • le quote maturate dal 1.01.2001 sono assoggettate a IRPEF, in tassazione separata, a titolo di acconto da parte del datore di lavoro,

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate effettua il calcolo dell’imposta dovuta basandosi sulla media reddituale degli ultimi 5 anni antecedenti la data di percepimento del TFR e richiede il conguaglio direttamente al contribuente.

Nonostante quindi il datore di lavoro effettui una prima liquidazione in acconto dell’imposta dovuta sul TFR maturato dal 2001 in poi, l’Agenzia calcola le imposte effettivamente dovute e a distanza di anni dalla cessazione del rapporto invia l’avviso di pagamento al lavoratore.

E’ importante sapere dunque che la richiesta che il lavoratore riceve dell’Agenzia delle Entrate dopo alcuni anni dalla cessazione del rapporto, non costituisce un errore del datore di lavoro ma il completamento dell’operazione di tassazione del TFR.

Consigliamo di portare a conoscenza di questo meccanismo il vostro personale in occasione della cessazione del rapporto, al fine di evitare che dubiti della correttezza del comportamento tenuto nella liquidazione del TFR.

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