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Rinvio dell’obbligo di invio dei corrispettivi | info n. 31/2019

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La circolare n. 15 emessa il 29 giugno dall’Agenzia delle Entrate tranquillizza i soggetti che non sono riusciti a mettersi in regola con tutti gli obblighi.
Ricordiamo che era previsto che dal 1 gennaio 2020, o dal 1 luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, dovessero assolvere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi.
Il Decreto Crescita ha poi previsto che l’invio telematico puo’ essere effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi.
Sempre il decreto crescita prevede che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In pratica la norma consente agli interessati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Le nuove modalità di trasmissione devono essere stabilite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Potranno quindi rimanere in uso i vecchi registratori di cassa o l’uso delle ricevute fiscali. Questo fino a quando non sia attivato il registratore telematico e comunque al massimo per sei mesi. La circolare prosegue dicendo che anche chi ha già messo in funzione il registratore telematico, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo, è escluso dall’applicazione delle sanzioni se effettua la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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