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Vai alla newsRapporti a tempo determinato, rinnovi e contribuzione aggiuntiva | info n. 41/2019
A più di un anno dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità) convertito dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della contribuzione aggiuntiva dovuta in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per ogni rinnovo del contratto a termine – cioè di riassunzione a termine di un lavoratore già occupato in precedenza con contratto a tempo determinato – il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo aggiuntivo pari allo 0,50% (contributo addizionale Naspi che si aggiunge alla contribuzione ordinaria pari al 1,4%).
Il contributo aggiuntivo è dovuto anche in caso di rapporti in somministrazione.
Il contributo aggiuntivo è dovuto anche nel caso in cui il rapporto a termine sia intervenuto, prima o dopo, con la società di somministrazione.
La maggiorazione contributiva non si applica invece in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato.
CASI DI ESCLUSIONE
La maggiorazione contributiva non si applica a:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti,
- apprendisti,
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionale di cui al D.P.R. n. 1525/1963,
- rapporti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni,
- contratti di lavoro domestico,
- rapporti a tempo determinato degli operai agricoli,
- rapporti di lavoro di lavoratori che svolgono attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione , stipulati da: università private, istituti pubblici di ricerca, enti privati di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione.
DECORRENZA
La maggiorazione del contributo addizionale Naspi decorre dal 14 luglio 2018; pertanto sono interessati tutti i rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti dal 14 luglio dell’anno scorso.
Come sancito dall’INPS, la regolarizzazione contributiva deve avvenire nel mese di settembre 2019.
CONTRATTI A TERMINE TRASFORMATI A TEMPO INDETERMINATO – RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale pagato nei seguenti casi:
- trasformazione del contratto a termine rinnovato in contratto a tempo indeterminato,
- assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
Lo Studio provvederà ad effettuare la regolarizzazione del periodo pregresso attuando tutte le operazioni necessarie.