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CCNL Dirigenti Aziende Industriali-rinnovo | info n. 40/2019

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In data 30 luglio 2019  è stato siglato  l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

L’accordo ha validità per il periodo dal 1 gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2023, sia per la parte economica che per quella normativa.

Qui di seguito esponiamo una sintesi delle novità segnalando la necessità, per approfondimenti, di rifarsi al testo integrale dell’accordo.

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA (TMCG)

Il trattamento minimo complessivo di garanzia viene stabilito nelle seguenti misure:

  • Euro 69.000,00 annui a valere dall’anno 2020
  • Euro 72.000,00 annui a valere dall’anno 2022
  • Euro 75.000,00 annui a valere dall’anno 2023

Per i dirigenti già in forza al 1 gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3 comma 2 del Ccnl 30 dicembre 2014.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

In corso di vigenza del ccnl 2019-2023, al dirigente in servizio al 24 novembre 2004, che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a euro 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità.

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può comunque superare il numero massimo di 10.

Detti importi possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1 gennaio 2017.

MALATTIA

Il periodo di conservazione del posto pari a 12 mesi si intende riferito anche alle assenze complessivamente realizzatesi nel corso dei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Inoltre è stato elevato da 6 a 12 mesi il periodo di aspettativa non retribuita nelle ipotesi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che necessitino di terapie salvavita.

 

TRASFERIMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno.

Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno.

FERIE

Viene rivista la disciplina delle ferie eccedenti il periodo mimino legale di fruizione.

Si ricorda che al dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie pari a 35 giorni.

Le ferie sono irrinunciabili e devono essere fruite per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Dal 1 gennaio 2019, l’accordo di rinnovo prevede quanto segue:

  • Se il periodo eccedente le 4 settimane (20 giorni) pari quindi a 11 giorni, non è stato fruito dal dirigente per propria scelta, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione,
  • e se il datore di lavoro ha inviato per iscritto il dirigente una comunicazione invitandolo a fruire dell’eccedenza entro il termine di 24 mesi specificando anche che, in caso di mancato godimento, perderà e le ferie e il corrispondente indennizzo,
  • le ferie eccedenti le 4 settimane non saranno più fruibili né monetizzabili oltre tale periodo.

Viceversa, in assenza di tale invito scritto e documentabile, al termine dei 24 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità monetaria per il periodo di ferie non goduto da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

COPERTURA ASSICURATIVA

A partire dal 1 gennaio 2020 la polizza di assicurazione, stipulata nell’interesse del dirigente, per morte o di invalidità permanente riduttiva della capacità lavorativa specifica del dirigente in misura maggiore ai 2/3, per cause diverse dall’infortunio o malattia professionale,  viene elevata da:

  • da euro 150.000 a euro 200.000 (senza coniuge o figli a carico)
  • da euro 220.000 a euro 300.000 (con coniuge o figli a carico)

Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di euro 200,00 annui.

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE

E’ stata costituita l’associazione “4.MANAGER” alla quale è affidata la funzione di coordinamento delle politiche attive e della relativa formazione in ambito manageriale e le cui iniziative saranno comunque rese operative a partire dal 1 gennaio 2020.

A partire dal 1 gennaio 2019 è previsto il versamento in favore della suddetta associazione a carico dei datori di lavoro di una quota di 100,00 euro annui per ogni dirigente in servizio.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per quanto concerne la previdenza complementare gestita dal Fondo PREVINDAI, la contribuzione dal 1 gennaio 2020 è così definita:

  • viene innalzato il limite del massimale contributivo annuo dagli attuali 150.000 euro a 180.000 euro
  • fermo restando l’aliquota complessiva del 8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), è stato introdotto un principio di flessibilità con facoltà da parte dell’azienda di accollarsi la quota del dirigente fino ad un massimo del 3%.

Inoltre sia l’azienda che il dirigente possono versare una quota aggiuntiva rispetto al 8% complessivo.

Dal 1 gennaio 2022 il contributo minimo aziendale di euro 4800 annui è dovuto a prescindere dall’anzianità di servizio, mentre rimane in vigore dal 2019 al 2021 il contributo minimo aziendale di euro 4800 annui solo per i  dirigenti che hanno almeno sei anni di anzianità dirigenziale presso l’azienda.

Dal 2019 al 2021 è facoltà dell’azienda versare il contributo minimo anche per i dirigenti che non raggiungono l’anzianità dirigenziale di sei anni.

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