Informative

Omaggi a clienti | info n. 40/2018

In occasione delle festività natalizie, è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. Benché non ci sia nessuna novità da segnalare sull’argomento, riepiloghiamo il trattamento fiscale delle diverse categorie:

IMPRESE

Il costo di acquisto dei beni da destinarsi a omaggio costituisce spesa di rappresentanza deducibile dal reddito d’impresa in misura pari all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro di fatturato.

L’Iva non è detraibile e costituisce onere accessorio di diretta imputazione al costo e, di conseguenza, incrementa di valore del costo del bene destinato ad essere omaggiato.

Soltanto per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 50,00 è prevista l’integrale deducibilità dal reddito e la piena detraibilità dell’ Iva.

Nel caso in cui l’impresa omaggi beni che rientrano nella propria attività, la cessione è rilevante ai fini Iva e sarà possibile ricorrere, alternativamente, alla seguente documentazione:

  • fattura (con o senza rivalsa dell’Iva)
  • autofattura per omaggi (senza possibilità di rivalsa dell’Iva)
  • annotazione in apposito registro degli omaggi (senza possibilità di rivalsa dell’Iva).

L’Iva sugli omaggi per la quale non viene esercitata la rivalsa rappresenta per il cedente un costo indeducibile.

 

Per determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento:

  • al regalo nel suo complesso (ad esempio un cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es. iva indetraibile, costi di trasporto, ecc.…).

 

PROFESSIONISTI

L’acquisto dei beni costituisce sempre una spesa di rappresentanza deducibile nel periodo di imposta in cui viene sostenuto (principio di cassa) nel limite dell’1% dei compensi percepiti, mentre l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario dei beni non supera le 50,00 euro.

 

 

 

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