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Novità contabilità semplificata e IRI | info n. 9/2017

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Novità per coloro che applicano il regime di contabilità semplificata.

Le nuove previsioni introducono una variazione importante  nella modalità di determinazione del reddito, in quanto il principio di competenza finora applicato viene sostituito con il principio di cassa.

Il nuovo regime dal 2017 sarà naturalmente applicabile ai soggetti che rientrano nei limiti di ricavi previsti per il regime semplificato ossia 400.000 euro per le imprese che rendono prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese che svolgono tutte le altre attività.

L’applicazione del regime di cassa impone l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.

Chi dovesse ritenere conveniente rimanere con il criterio di competenza per la determinazione del proprio reddito, ha due possibilità: esercitare un’opzione per attribuire rilevanza, anziché al momento degli incassi e dei pagamenti, a quello della “registrazione” dei documenti, mantenendo in tal modo una situazione simile  a quella fondata sul precedente criterio di competenza, oppure esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria. In entrambi i casi l’opzione è vincolante per un triennio. Per entrambe le opzioni vale la regola del “comportamento concludente”, con il conseguente obbligo di confermare le medesime in occasione della compilazione della prima dichiarazione annuale Iva.

Le regole introdotte, salvo opzione, in sostanza faranno si che per determinare il reddito prodotto si considerino soltanto costi e ricavi effettivamente pagati e incassati nell’anno. Faranno eccezione al criterio di cassa soltanto plusvalenze, minusvalenze e ammortamenti. Alla fine di ogni anno dovranno essere integrati i registri IVA con annotazioni volte a tracciare i documenti non saldati.

Sarà necessario valutare con attenzione la presenza di rimanenze di magazzino, che con il nuovo regime non potranno essere riportate e quindi, se le rimanenze 2016 sono di entità rilevante, produrranno perdite nel 2017 che non potranno essere recuperate in futuro stante l’impossibilità del riporto a nuovo nel regime semplificato. In questi casi potrebbe essere conveniente valutare l’opzione per l’applicazione del regime di contabilità ordinaria

Va, infine, ricordato che finora non c’è stata nessuna modifica sulle modalità di determinazione dell’Iva, che restano pertanto quelle ordinarie, rendendo quindi più complicata la gestione contabile. Resta in ogni caso presente la possibilità di optare, al ricorrere delle condizioni previste, per il regime dell’Iva per cassa, che presuppone l’istituzione di un registro aggiuntivo in cui tracciare entrate e uscite che generano debito e credito ai fini IVA. Con questa opzione si realizzano 2 obiettivi: si determinano sia il reddito che le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti e si versa solo l’IVA effettivamente incassata dai clienti al netto di quella effettivamente pagata ai fornitori. E’ probabile che questo disallineamento tra regime IVA e regime contabile venga risolto con un intervento dell’Agenzia delle Entrate che però ad oggi non si è ancora pronunciata.

Trattandosi di novità con un impatto notevole sui comportamenti dei contribuenti e che comportano un aggravio degli adempimenti di natura contabile, invitiamo i gentili clienti ad un incontro nel quale effettuare le opportune valutazioni circa le concrete modalità di tenuta della contabilità a partire dal 1° gennaio 2017.

 

IRI, la nuova imposta sul reddito delle imprese

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una previsione che consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali. In sostanza la tassazione del reddito in capo ai soci delle società sarà legata all’effettivo prelievo degli utili.

È infatti previsto che in relazione ai redditi dell’impresa e della società che opta per questo regime, al posto dell’Irpef progressiva, si applichi un’imposta sostitutiva del 24% (la stessa prevista per le società di capitali). Questo però non significa che ogni reddito d’impresa sia tassato al 24%: quando tale reddito viene prelevato dai soci della società di persone  o dal titolare della ditta individuale, esso sarà assoggettato alla tassazione ordinaria progressiva Irpef.

In altre parole, saranno tassati al 24% gli utili lasciati nell’impresa, mentre il consumo personale di tali utili porterà ad una tassazione ordinaria in capo al socio e all’imprenditore.

In pratica il reddito sarà tassato in capo alla società al 24% ridotto dei prelevamenti dei soci e, in capo ai soci, saranno tassate solo le somme effettivamente prelevate.

Da segnalare che gli utili maturati prima dell’entrata nel nuovo regime e non prelevati, siccome già tassati in capo ai soci, una volta distribuiti non dovranno scontare alcuna ulteriore tassazione. Eventuali perdite generate durate l’applicazione del regime IRI potranno essere riportate negli anni successivi e andranno ad abbattere l’utile dei successivi periodi d’imposta da assoggettare ad IRI.

La norma è stata introdotta principalmente per incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive e per uniformare di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Si tratta di un regime opzionale che deve essere scelto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima annualità in cui si intende applicare il nuovo regime (quindi UNICO 2018 se si intende applicarlo per il periodo d’imposta 2017) e vincola il contribuente per un quinquennio.

 

Società di capitali

La legge di bilancio, in coerenza con l’introduzione nel sistema tributario della disciplina IRI, è intervenuta anche in relazione alle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale. D’ora in avanti le SRL a ristretta base azionaria possono utilizzare uno dei seguenti 3 regimi:

  • regime ordinario: la società paga l’IRES e i soci tassano il dividendo solo in caso di distribuzione;
  • regime di trasparenza ordinario: i redditi maturati dalla società sono imputati per trasparenza ai soci e le successive distribuzioni non danno reddito, come avviene per le società di persone;
  • regime di trasparenza con applicazione dell’IRI, per beneficiare della tassazione al 24% sugli utili non distribuiti, secondo le regole sopra esposte.

I contributi previdenziali

La Legge di Stabilità ha chiarito che per l’applicazione dei contributi previdenziali delle gestioni artigiani e commercianti, non si dovrà tener conto delle nuove disposizioni e quindi ciascun soggetto continuerà a dichiarare il proprio reddito d’impresa imponibile ai fini previdenziali nel quadro RR del modello Unico come ha fatto finora, come se l’opzione IRI non fosse stata esercitata.

La valutazione circa la scelta per l’applicazione dell’IRI per il 2017 può essere fatta a consuntivo, quindi con la possibilità di verificare l’effettiva convenienza in base agli sviluppi reddituali ed ai prelievi sul periodo d’imposta 2017

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