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Gestione separata INPS, aliquote contributive 2025 | info n. 13/2025

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Con la circolare 24/2024, l’Inps ha aggiornato i valori del minimale, del massimale e le aliquote per i lavoratori iscritti nella gestione separata.

Evidenziamo che, per il 2024, il massimale di reddito è pari a 119.650,00 euro, mentre il minimale è 18.415,00 euro.

1. Collaboratori coordinati e continuativi

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva alla Gestione Separata, per questa tipologia di lavoratori, ha rilevanza la distinzione tra:

A. Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

Il contributo DIS-COLL – che dà diritto all’indennità di disoccupazione involontaria – spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi,
  • amministratori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica,
  • sindaci e revisori di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica,
  • agli assegnisti di ricerca e aidottorandi di ricerca con borsa di studio

che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

B. Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria senza dis-coll

Il contributo DIS-COL non è dovuto da

  • collaboratori titolari di pensione,
  • titolari di partita IVA,
  • lavoratori autonomi occasionali.

C. Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria

In tutti i casi sopra esposti la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

2.Professionisti titolari di partita IVA

Rientrano in tale categoria i lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale, ossia quei contribuenti che, in linea generale, addebitano in fattura al proprio committente il 4% a titolo di rivalsa.

Per i professionisti, titolari di P.IVA, già pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare, per l’anno 2025, è confermata al 24%.

3.Aliquote di computo

Per l’anno 2025, le aliquote di computo, cioè quelle utilizzate per determinare la quota contributiva utile ai fini pensionistici, sono le seguenti:

4.Minimale per l’accredito contributivo

L’accredito dei contributi mensili si basa sul minimale di reddito (ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990) pari, per il 2025, ad euro 18.555,00 annui.

Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del:

  • 24,00% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.453,20;
  • 26,07% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.837,29 (di cui euro 4.638,75 ai fini pensionistici);
  • 33,72 % avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 6.256,75 (di cui 6.123,15 ai fini pensionistici);
  • 35,03% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 6.499,82 (di cui 6.123,15 ai fini pensionistici);

In caso di versamenti di importi inferiori, il lavoratore non avrà la copertura pensionistica integrale dell’anno. L’INPS, infatti, provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione alla contribuzione versata.

5.Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2025

Per completezza di esposizione rammentiamo che trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R. anche nei confronti dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2025 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2024.

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