Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsFinanziaria 2022, novità per i datori di lavoro | info n. 03/2022
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte moltissime novità di interesse dei datori di lavoro. Qui di seguito forniamo una prima analisi schematica evidenziando che la maggior parte delle misure introdotte necessitano di provvedimenti di attuazione e che quindi non sono immediatamente operative.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Sconto contributivo per lavoratori con redditi fino a 35mila euro
I lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35mila euro all’anno (2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare, per il solo anno 2022, di uno sconto dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali.
Si attendono le istruzioni operative da parte dell’INPS, non essendo chiaro il sistema di conteggio dell’imponibile previdenziale quale limite del beneficio.
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Apprendistato di 1° livello
Per le micro-imprese (cioè quelle che occupano fino a 10 dipendenti e fatturato entro 2milioni di euro) è previsto lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati con giovani under 25.
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Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi
È previsto un nuovo incentivo a favore di aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
L’incentivo è del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per questa agevolazione non è previsto alcun limite di età anagrafica del lavoratore.
L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziate.
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Esonero contributivo lavoratrici madri
Per il solo anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:
- decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
- per un periodo massimo di un anno a partire dalla data di rientro.
La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE: Nessuna misura agevolativa è attualmente applicabile poiché si attendono i necessari chiarimenti e le istruzioni operative.
ALTRE NOVITÀ
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Tirocini
La Finanziaria ha previsto una profonda rivisitazione dell’istituto del tirocinio formativo nell’ottica di reprimere gli abusi.
Entro il 30 giugno si attendono le disposizioni attuative.
Per colpire i falsi tirocini sono previste:
multe fino a 6mila euro per chi non paga il rimborso spese previsto dalla convenzione di tirocinio
ammenda di 50 euro per ogni tirocinante e per ogni giorno di utilizzo irregolare
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Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
Terminato il periodo sperimentale, la finanziaria rende stabile il diritto del padre a godere del congedo di paternità.
A partire dal 2021, per i figli nati, adottati, affidati, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.
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Riforma degli ammortizzatori sociali
Con la Legge di Bilancio 2022, viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La novità più rilevante è la sostituzione della cassa in deroga con inclusione nell’assegno ordinario (FIS) di tutti i datori di lavoro non compresi nel campo di applicazione della cigo o cigs.
Le altre novità di rilievo riguardano:
- la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
- l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale,
- l’aumento dell’indennità di integrazione salariale.
In attesa delle necessarie circolari INPS o ministeriali evidenziamo che:
- le novità si applicano con decorrenza 1° gennaio 2022,
- l’integrazione salariale spetta dal 2022 anche a apprendisti o lavoratori a domicilio,
- è sufficiente un’anzianità di servizio di 30 giorni per l’insorgenza del diritto all’integrazione salariale (90 giorni fino al 31 dicembre 2021),
- l’ammontare dell’integrazione salariale non sarà più parametrato alla retribuzione del lavoratore interessato all’ammortizzatore sociale ma sarà unico uguale per tutti.