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Vai alla newsPrestazioni occasionali, comunicazione preventiva | info n. 04/2022
Dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro occasionali ossia per i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 cc.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero del Lavoro, con nota del 11 gennaio, hanno chiarito tempi e modi della comunicazione.
I destinatari del nuovo adempimento sono gli imprenditori
Sono quindi esclusi liberi professionisti, studi professionali, onlus, cooperative, associazioni, ecc.
Rapporti da dichiarare
a) rapporti occasionali avviati dal 21 dicembre 2021 o in corso a quella data e ancora in essere alla data del 11 gennaio 2022,
b) rapporti occasionali iniziati dal 21 dicembre e cessati tra quella data e l’ 11 gennaio 2022
La comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.
Per i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico se predisposta.
Modalità di comunicazione
In attesa che la PA appronti una modalità più strutturata, la comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica ordinaria. Consigliamo di evitare l’sms visto l’impossibilità di conservare la prova dell’avvenuta comunicazione.
Nella nota 29 del 11 gennaio, l’ITL elenca i recapiti a cui inoltrare la comunicazione.
Contenuto della comunicazione
descrizione dell’attività, dati del committente e del prestatore, luogo della prestazione, data di inizio e data presunta di fine lavoro, compenso.
Sanzione
L’omissione della comunicazione è punita con una sanzione variabile da 500 a 2.500 euro.
Siamo a disposizione per assistervi nella gestione dell’adempimento ed eventualmente per ridefinire rapporti che potrebbero essere inquadrati diversamente.