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Vai alla newsLiquidazione IVA con la fattura elettronica | info n. 18/2019
Mentre il termine per la prima liquidazione IVA mensile della nuova era della fattura elettronica si avvicina, ci rendiamo conto di quanti siano ancora i dubbi e le incertezze e con questa sintesi cercheremo di fare chiarezza.
Emissione della fattura, quando
per i beni mobili al momento della consegna o spedizione dei beni;
per i servizi al momento del pagamento;
per i beni immobili alla stipula dell’atto di vendita.
Quando la spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti e gli elementi essenziali dell’operazione (parcella o proforma ad esempio), può essere emessa una sola fattura differita per ogni soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, purchè la fattura richiami il dettaglio dei DDT o delle parcelle che riassume.
Considerando le difficoltà del nuovo sistema di fatturazione, l’Agenzia ha stabilito che fino al 30 giugno la fattura elettronica può essere emessa entro il termine della liquidazione dell’IVA, senza applicazione della sanzione. Dal 1 luglio 2019 la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dall’operazione.
Detrazione dell’IVA sugli acquisti
Premesso che i requisiti non cambiano rispetto a prima e che quindi è detraibile soltanto l’IVA sui beni e servizi acquistati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa che siano afferenti all’attività svolta, la detrazione è possibile solo quando si è in possesso della fattura elettronica.
In pratica quando chi emette la fattura ha la ricevuta di consegna l’operazione si considera perfezionata ma l’IVA è detraibile solo quando la fattura arriva effettivamente al destinatario, che ne prende visione.
Chi riceve la fattura può detrarre l’Iva con riferimento al periodo in cui l’operazione è stata effettuata (mese o trimestre), se viene ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo (al mese o al trimestre liquidato). Si tratta di un termine maggiore che nell’intento dell’Agenzia consente di far coincidere la detrazione da parte dell’acquirente con il versamento da parte di chi emette la fattura.
In ogni caso questo meccanismo che rimanda alla competenza è possibile solo se l’effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno, quindi l’Iva relativa ad un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2018, la cui fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 gennaio 2019, va portata in detrazione nella prima liquidazione periodica del 2019.
Ricordiamo che quando il sistema non riesce a recapitare correttamente la fattura, chi la emette deve avvisare il destinatario e invitarlo a visualizzare la fattura nella sua area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo primo mese abbiamo potuto verificare che le fatture regolarmente inviate stanno raggiungendo il destinatario anche 15 giorni dopo l’invio e questo ritardo probabilmente renderà invitabile, ai contribuenti mensili, il rinvio della detrazione al mese successivo.