Sintesi delle info utili per versare l’imposta di bollo. Entro il 30/11/2023 bisogna versare l’imposta ovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
Vai alla newsEnasarco contribuzione 2019 | info n. 17/2019
Anche per il 2019 scattano le variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti in forma di società di capitali.
L’aliquota per il 2019 è salita dal 16 al 16,5% e grava in parti uguali sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni, sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta -per il 2019 – la percentuale del 8,25%.
Ricordiamo che i contributi dovuti all’Enasarco vanno calcolati trimestralmente su tutte le somme maturate e dunque dovute all’agente in base al contratto di agenzia, anche se non ancora pagate.
Anche l’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per l’anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 423 euro per i plurimandatari e 846 euro per i monomandatari.
L’aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento dei massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati a 25.275 euro per i plurimandatari e a 37.913 euro per i monomandatari.
In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Con riferimento agli agenti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali e non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. L’aliquota è del 4% di cui l’1% a carico della società agente e il 3% a carico della società mandante.
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.