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Ferie non godute, obbligo di contribuzione | info n. 43/2021

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Un tema molto caldo nella gestione delle risorse umane è il godimento delle ferie nei termini previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

Capita non di rado che parte o tutti i dipendenti non godano le ferie maturate nell’anno.

Questa condizione, oltre a gravare negativamente sul bilancio, comporta il rischio di incorrere in sanzione.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di far godere 2 settimane (consecutive su richiesta del lavoratore salvo chiusura collettiva dell’azienda) nell’annualità di maturazione e i restanti giorni maturandi nell’anno nei 18 mesi successivi.

Esempio:

  • anno 2020: maturazione di 20 giorni lavorativi di ferie,
  • 10 giorni da godere nel 2020,
  • 10 giorni da godere entro il giugno 2022.

A giugno 2021 si deve effettuare la verifica del non goduto rispetto al dicembre 2019.

Se un lavoratore ha accumulato un residuo ferie superiore alla maturazione degli ultimi 18 mesi decorrenti dal termine di maturazione, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare la retribuzione corrispondente all’eccedenza di ferie residue a contribuzione determinando così un minor netto retributivo per il dipendente e un costo per l’azienda.

Preme evidenziare che vige il divieto di pagamento delle ferie fatta eccezione in occasione della cessazione del rapporto.

Il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie, o di quello più ampio previsto dai contratti collettivi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (oltre alla parte relativa all’omissione contributiva):

  1. Violazione riferita a fino a 5 lavoratori Sanzione – da 120 a 720 €  per un solo anno
  1. Violazione riferita a più di 5 lavoratori Sanzione – da 480 a 1.800 € ovvero che si è verificata in almeno 2 anni
  • Violazione riferita a più di 10 lavoratori Sanzione – da 960 a 5.400 € ovvero che si è verificata in almeno 4 anni

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