Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsLegge di bilancio, novità per i datori di lavoro – 2a parte | info n. 3/2021
Completiamo l’analisi delle principali novità per i datori di lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2021
SGRAVI ALLE ASSUNZIONI:
1.Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
2.Esonero contributivo per l’assunzione di donne
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare,
- in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022,
- dell’esonero contributivo attualmente previsto solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Per ottenere il beneficio, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
3.«Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)
Il programma sperimentale per l’anno 2021 è finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
Si attendono i decreti attuativi e le istruzioni operative INPS.
LAVORATORI FRAGILI
E’ estesa fino al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
La misura è adottata la ove sia impossibile attuare l’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
CONGEDO DI PATERNITÀ: 10 GIORNI PER IL 2021
Per l’anno 2021, viene elevato da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre, e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per il godimento di quest’ultimo giorno è necessario acquisire le relative dichiarazioni di responsabilità di entrambi i genitori.
DECONTRIBUZIONE SUD
È previsto un esonero contributivo per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
APE SOCIALE – OPZIONE DONNA – ISOPENSIONE
È prevista la proroga, per il 2021, per le lavoratrici con 58 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020 di <<Opzione Donna>>.
È confermata la sperimentazione per tutto il 2021 della cosiddetta <<Ape sociale>> che consente di percepire un’indennità in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.
È estesa fino al 2023 la c.d. <<Isopensione>> per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
CONTRATTO DI ESPANSIONE
La norma proroga al 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione per le aziende
- con organico non inferiore a 500 unità,
- con organico non inferiore a 250 unità, qualora queste prevedano, a fronte di nuove assunzioni, uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile (a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza pensionistica utile).
Il contratto deve contenere la programmazione dell’assunzione di nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente.
Tale processo di formazione può essere svolto attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i lavoratori a non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione con pagamento da parte dell’azienda di un’indennità economica sino all’effettivo pensionamento oltre che della relativa contribuzione figurativa (nel solo caso in cui l’operazione sia finalizzata a far acquisire al lavoratore la pensione anticipata).