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Convalida delle dimissioni in periodo di prova | info n. 23/2025

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Il Ministero del Lavoro con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025 fornisce dei chiarimenti utili sul tema dell’obbligo di convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

La normativa prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e le eventuali dimissioni vadano convalidate presso l’ITL solo qualora le stesse siano presentate:

  • Dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • Dalla lavoratrice e/o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
  • Dalla lavoratrice e/o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione/affidamento.

Alla luce di ciò, il Ministero del Lavoro interviene sull’argomento chiarendo che tale prassi deve essere applicata alle casistiche sopra elencate anche nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvengano durante il periodo di prova.

Tale intervento si inserisce nell’ambito di una normativa di carattere generale che, all’art. 55 comma 4 D.lgs. n. 151/2001, non prevede nessun tipo di eccezione in caso di periodo di prova.

Emerge chiaramente, dunque, come lo scopo di questa interpretazione estensiva della norma sia tutelare e garantire la libera volontà del lavoratore/lavoratrice, limitando comportamenti discriminatori e coercitivi da parte del datore di lavoro e facendo prevalere la tutela della genitorialità rispetto la libera recedibilità del rapporto di lavoro nel periodo di prova.

Si evidenzia, infine, che tutto ciò ha una inevitabile ricaduta pratica e applicativa sulla gestione della conclusione dei rapporti di lavoro instaurati con i soggetti precedentemente citati. Pertanto, le dimissioni presentate al datore di lavoro e non convalidate non avranno effetto e il datore di lavoro non potrà effettuare alcuna comunicazione di cessazione.

 

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