Il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per assumere o gestire infortuni durante il periodo di chiusura degli studi di consulenza del lavoro e le riportiamo dettagliatamente nell’allegato
Fringe Benefit auto, clausola di salvaguardia e chiarimenti ADE | info n. 20/2025
La Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025 (Decreto Bollette) torna ad affrontare il tema della determinazione dell’importo di fringe benefit auto assegnate ad uso promiscuo ai lavoratori, introducendo una clausola di salvaguardia che permette, in presenza di determinate condizioni, di derogare alle nuove regole previste dalla Legge di Bilancio 2025.
Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 L’Agenzia delle Entrate interviene sull’argomento, fornendo ulteriori chiarimenti in merito.
Di seguito, un’analisi riassuntiva delle novità introdotte.
OPZIONE 1
Requisiti: 1) Ordine (o noleggio) del veicolo da parte del datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025;
2) Immatricolazione del veicolo a partire dal 1° gennaio 2025;
3) Stipula del contratto di assegnazione al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025;
4) Consegna del veicolo al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Disciplina: si applica la regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 secondo cui, in base al tipo di alimentazione del mezzo di trasporto, si applicano diverse quote percentuali ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.
Di seguito, la tabella con le percentuali da applicare:
OPZIONE 2
Requisiti: 1) Ordine (o noleggio) del veicolo da parte del datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024;
2) Immatricolazione del veicolo entro il 30 giugno 2025;
3) Stipula del contratto di assegnazione al dipendente entro il 30 giugno 2025;
4) Consegna del veicolo al dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025.
Disciplina: in presenza di questi requisiti è possibile applicare la clausola di salvaguardia che permette di derogare alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e calcolare il valore del fringe benefit applicando le regole che si basano sui valori di emissioni di CO2 del veicolo (Art. 51, c.4, lett. a) TUIR nella versione vigente al 31 dicembre 2024).
Di seguito, la tabella con le percentuali da applicare:
OPZIONE 3
Requisiti: 1) Ordine (o noleggio) del veicolo da parte del datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024;
2) Immatricolazione del veicolo nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025;
3) Stipula del contratto di assegnazione al dipendente nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025;
4) Consegna del veicolo al dipendente nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
Disciplina: dal momento che l’immatricolazione, la stipula del contratto e la consegna del veicolo sono avvenute nel 1° semestre 2025, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina più favorevole tra le due sopra citate, rimettendo, pertanto, la decisione all’Azienda.
PROROGA E RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO AZIENDALE
L’Agenzia delle Entrate definisce anche la disciplina da applicare in caso di proroga di un contratto di concessione ad uso promiscuo del veicolo e in caso di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente.
In caso di proroga, è possibile continuare ad applicare la disciplina fiscale in vigore al momento della sottoscrizione del contatto originario.
In caso di riassegnazione di un veicolo con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e che, fino al 31 dicembre 2024, risultava assegnato ad altro dipendente, è possibile procedere con l’applicazione della clausola di salvaguardia qualora vengano rispettati i requisiti elencati nel punto opzione 2.