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Vai alla newsD.L. Coesione, Novità in materia di lavoro | info n. 14/2024
In data 7 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 60/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”. Con lo scopo di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021 – 2027, il provvedimento introduce una serie di misure volte a promuovere l’occupazione di giovani e donne, con un’accortezza ulteriore al Mezzogiorno.
Il Decreto Coesione interviene nell’ambito delle agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono personale e promuove 3 diversi sgravi contributivi per chi assume:
- Lavoratori under 35;
- Donne svantaggiate;
- Lavoratori con età uguale o superiore a 35 anni nella Zona Economica Speciale (ZES ossia in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
LAVORATORI UNDER 35
Il D.L. Coesione prevede uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, lavoratori che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato.
L’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) ed è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di 500 euro su base mensile (650 euro al mese per le assunzioni nella ZES).
DONNE SVANTAGGIATE
L’esonero riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 6 mesi, se residenti in una delle regioni della ZES, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Lo stesso è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e fino a concorrenza della totalità dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
LAVORATORI IN ETA’ UGUALE O SUPERIORE A 35 ANNI NELLA ZES
Il Decreto introduce questa ulteriore misura definita “Bonus ZES” per favorire l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno.
Si tratta di uno sgravio contributivo totale (con esclusione dei premi INAIL) per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti e che assumono, a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate nelle regioni della ZES, soggetti aventi 35 anni compiuti disoccupati da almeno 24 mesi.
Le assunzioni dovranno essere effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di 650 euro al mese.
N.B. L’applicazione di tali misure è subordinata al rilascio da parte della Commissione europea dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 108, parag. 3 TFUE.
Pertanto, in assenza del parere positivo della Commissione europea, gli sgravi previsti dal presente decreto non potranno essere utilizzati.
In sintesi: gli esoneri e sgravi sono previsti ma non applicabili fino a parere positivo della Commissione Europea e nel limite di spesa che sarà stanziato.