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Licenziamenti, le novità del decreto “sostegni” | info n. 29/2021

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Il Decreto Sostegni, entrato in vigore il 23 marzo scorso, ha prorogato il divieto di licenziamento fino al 30 giugno per tutti i datori di lavoro a prescindere dalla forza occupazionale.

Il divieto è esteso fino al 31 ottobre per i datori di lavoro che facciano richiesta di strumenti di integrazione salariale.

In sintesi:

BLOCCO GENERALE DEI LICENZIAMENTI FINO AL 30/06/2021

Per tutti i datori di lavoro vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Preclusa quindi qualunque azione sia individuale che collettiva.

È invece possibile licenziare in questi specifici casi:

  • cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente all’accordo;

FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DAL 1/07/2021 SUBORDINATA ALL’ASSENZA DI SOSPENSIONE PER COVID – FIS E CIGD

I datori di lavoro che, a luglio, saranno o riprenderanno la normale attività senza più ricorrere all’ammortizzatore emergenziale FIS e Cassa in deroga, potranno procedere con i licenziamenti.

FACOLTÀ DI LICENZIAMENTO DAL 1/11/2021 PER TUTTI

Dalla data del 31 ottobre 2021, in base alla normativa oggi in vigore, cesserà il divieto di licenziamento e si potrà quindi procedere a far data dal 1° novembre 2021 a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti.

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