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Il TFR in busta paga | n. 21/2015

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E’ stato pubblicato il DPCM20/02/2015 n. 29, che fissa i criteri, le condizioni e le modalità attraverso le quali deve avvenire la liquidazione mensile del TFR maturando in busta paga, denominata Qu.I.R.

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile del TFR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, ad eccezione dei lavoratori: dipendenti domestici, dipendenti del settore agricolo, dipendenti per i quali la legge o il CCNL, prevedono la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi, dipendenti da datori di lavoro che hanno iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, dipendenti da datori di lavoro che hanno iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento, dipendenti da datori di lavoro per i quali  siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga e dipendenti da datori di lavoro che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.Possono fruire dell’opzione anche i lavoratori delle imprese tenute al versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

Per fruire dell’opzione il lavoratore interessato deve presentare al proprio datore di lavoro apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. Si allega il modello.

L’erogazione della QUIR è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza ed è efficace fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La manifestazione, una volta espressa, è irrevocabile fino a scadenza del suddetto periodo.

Se invece il datore di lavoro ricorre al finanziamento assistito da garanzia per liquidare la Qu.I.R come parte integrante della retribuzione, la liquidazione mensile avviene a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.
L’accensione del finanziamento può essere effettuata presso un unico intermediario aderente.
Il datore di lavoro è tenuto a rimborsare all’intermediario il finanziamento ricevuto entro il 30 ottobre 2018 secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti nell’ambito dell’accordo quadro siglato con l’ABI dai Ministeri competenti.
Se il finanziamento viene utilizzato per scopi diversi da quelli della liquidazione del Qu.I.R, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare l’importo già fruito e l’erogazione viene interrotta.

Presso l’INPS viene istituito un Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dagli intermediari, al solo scopo della liquidazione del Qu.I.R ai lavoratori beneficiari.
Infine si ricorda che eventuali debiti del datore di lavoro nei confronti del Fondo di Garanzia non rilevano ai fini del rilascio del DURC.

Facendo seguito alla nostra circolare n. 19/2015, rammentiamo nuovamente che il Qu.I.R. non è affatto conveniente per il lavoratore. Esso infatti subisce la tassazione ordinaria anziché quella separata tipica del TFR, costituisce parte integrante del reddito del lavoratore e, come tale, sconta le addizionali regionali e comunali, è utile ai fini della determinazione della detrazione d’imposta, è utile ai fini della determinazione del reddito ISEE, è utile ai fini del diritto degli assegni per il nucleo familiare.
Il Qu.I.R non è invece gravato da imposizione contributiva e non rileva ai fini della corresponsione del bonus fiscale ( meglio noto come 80 euro mensili) confermato dalla Legge n. 190/2014.

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