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Chiarimenti sulle fatture per prestazioni sanitarie | info n. 34/2019

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non sono esonerati ma obbligati a non emettere la fattura elettronica i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il che sta a significare precisamente che, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche mediante fatture in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio, e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.

Riassumiamo le regole da rispettare nei diversi casi:

a) Fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie.

In tal caso occorre distinguere due ipotesi:

  1. se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
  2. se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
  • i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati tenendo conto delle modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

La fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

b) Fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura

Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente prestazioni non sanitarie, queste devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

c) Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Per l’anno 2019 sono escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione.

d) Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria

I soggetti come podologi, fisioterapisti, logopedisti, che di fatto erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche ma che non risultano tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, in relazione alla natura della prestazione che è di tipo sanitario effettuata nei confronti delle persone fisiche, anche per tali soggetti è in vigore, per l’anno 2019, l’esplicito divieto di fatturazione elettronica

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