Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
Vai alla newsDivieto di pagamento retribuzioni in contanti | info n. 24/2018
Dal 1 luglio 2018 entra in vigore il divieto di pagamento in contanti di retribuzioni e compensi. Il divieto è esteso anche agli acconti.
Lo scopo della norma è il contrasto dell’uso, ancora presente in molte zone d’Italia, di corresponsione di somme inferiori rispetto alle risultanze della busta paga.
Datori di lavoro coinvolti
Sono investiti del divieto tutti i datori di lavoro ed i committenti, a prescindere dalla forma giuridica adottata.
Datori di lavoro esclusi
Restano esclusi dall’obbligo i datori di lavoro domestico e la Pubblica Amministrazione.
Altre esclusioni
Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Lavoratori destinatari della tutela
Sono coinvolti i lavoratori aventi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), a tempo determinato, intermittente, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Somme da corrispondere con modalità tracciabile
Sono soggette al pagamento tracciabile tutte le retribuzioni e i compensi correnti, i compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative (sia esse derivanti da rapporti contrattuali o da cariche societarie), le mensilità supplementari, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra somma percepita in relazione al rapporto di lavoro.
Restano esclusi i rimborsi spese e gli anticipi di cassa per fondo spese.
Modalità di pagamento ammesso
Il pagamento della retribuzione o del compenso dovrà avvenire tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- bonifico bancario disposto sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.
Sanzioni
Nel caso di utilizzo di pagamento in contanti della retribuzione o dei compensi o di modalità diversa che non consenta la tracciabilità, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.
E’ importante poi segnalare che la firma apposta sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento ma si qualifica solo come ricevuta di consegna.
La prova del pagamento dovrà avvenire solo mediante esibizione della registrazione del pagamento tracciabile.