Un ciclo formativo su conoscenze di base e buone prassi operative per la corretta gestione HR.
Vai alla newsCU Certificazione Unica | info n. 14/2020
REDDITI SOGGETTI A RITENUTA (LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATO E AUTONOMO)
Entro il 9 marzo, coloro che nel 2019 hanno corrisposto redditi soggetti a ritenuta devono provvedere a trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche.
Il termine invece per la consegna ai diretti destinatari è fissato al 31 marzo 2020.
Questo adempimento riguarda:
- tutti i sostituti d’imposta ossia tutti coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt 23, 24, 25, 25 – bis, 25 – ter e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, comma 4 del DPR n. 42/1988,
- tutti coloro che hanno versato premi INAIL (ad eccezione degli artigiani).
e consiste
a) nella consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati ed assimilati (attività che rientra nel mandato per la gestione del personale);
b) nella consegna della Certificazione Unica agli agenti e ai professionisti titolari di partita IVA;
c) nella trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo 2020.
Il sostituto d’imposta potrà inviare telematicamente le C.U. direttamente o tramite un intermediario abilitato ed avrà facoltà di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi rispetto a quelle che coinvolgono il personale.
Le CU del personale subordinato e parasubordinato saranno da noi predisposte ed inviate.
Per le CU di lavoro autonomo ciascuno potrà:
- Redigere direttamente le Certificazioni e creare il file telematico secondo il tracciato ministeriale
- Inviare telematicamente il file tramite Entratel e Fiscoonline
- Incaricare lo studio di fare per voi uno o entrambi questi adempimenti
Nel download trovate il questionario che vi chiediamo di compilare e restituire allo studio entro il 17 febbraio, segnalandoci le vostre intenzioni.
Vi informiamo che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione rettificativa è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza