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Credito d’imposta sugli affitti commerciali di giugno | info n. 73/2020

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Il D.L. n. 104/2020 estende l’elenco dei mesi per i quali è possibile fare valere il credito d’imposta sugli affitti commerciali, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, anche il mese di giugno.
Disposizioni specifiche sono previste per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali è stato aggiunto anche il mese di luglio.

Rimangono invariati i soggetti, l’aliquota e i requisiti per beneficiare di tale credito.

Possono godere del credito coloro che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Questa condizione non si applica alle strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e le strutture termali (novità introdotta dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020).

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda rimane pari al 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione.

Per poter fruire del bonus è necessario aver subito, nel mese di interesse, una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta matura solo all’atto del pagamento del canone del mese di riferimento, pagamento che deve avvenire nel 2020.

Il credito è “spendibile” in compensazione con modello F24 e il codice tributo varia -+a seconda del mese a cui si riferisce il canone: codice tributo 6920 per aprile, maggio e giugno; codice tributo 6914 per il mese di marzo.

Il credito può essere ceduto al locatore, ovviamente soltanto previo suo consenso ed in tal caso compensa parte del canone dovuto. Si dovrà pagare soltanto la differenza tra il credito d’imposta e il canone dovuto e sarà il locatore ad utilizzarlo in F24 con codice tributo 6931.

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