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Novità per le associazioni sportive dilettantistiche | info n. 10/2018

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La legge di bilancio 205/2017, dal gennaio 2018, ammette la stipulazione di rapporti di  collaborazione coordinata e continuativa anche con le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro.

I compensi derivanti da rapporti di  co.co.co. con tali società sportive vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione “IVS” alla gestione “ex ENPALS” e assumono fiscalmente la natura di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ex articolo 50 del TUIR).

Limitatamente alla contribuzione IVS, per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge in esame (quindi per il periodo 2018 – 2022), la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

L’altra importante novità relativa al settore sportivo dilettantistico riguarda il limite di esenzione reddituale. La Legge di Bilancio innalza da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito, purchè si tratti di attività ssvolta a livello amatoriale e non professionale. L’esenzione infatti non si applica se i compensi sono corrisposti per un’attività che costituisce l’occupazione principale di chi la presta.

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