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Acconti di novembre | info n. 45/2019

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Entro il 2 dicembre si verseranno gli acconti delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società e dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
Con la risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni sulle modalità di calcolo da applicare per determinare quanto dovuto in acconto.
La novità riguarda i soggetti che esercitano attività o partecipano a società per le quali sono stati approvati gli ISA.
Per questi soggetti la norma modifica la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento come era previsto.
Pertanto l’acconto complessivamente versato per l’anno 2019 non sarà pari al totale bensì al 90% delle somme dovute per l’anno precedente.
La novità si applica anche ai contribuenti che applicano il regime forfettario e il regime dei minimi anche se non sono tenuti ad applicare gli ISA e riguarda tutte le imposte, compresa la cedolare secca sul canone di locazione, l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Ricordiamo che è sempre ammessa la facoltà di ricalcolare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per quest’anno anziché calcolarla sul dovuto per l’anno scorso. Non bisogna dimenticare però che in caso di versamento insufficiente è prevista la sanzione del 30%, con possibilità di ravvedimento operoso.

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