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Definizione delle violazioni formali entro il 31/3/2023 | info n. 18/2023

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La manovra di bilancio 2023 ha previsto una regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31/10/2022, che non hanno inciso sulla liquidazione delle imposte.

Non sono sanabili le violazioni sostanziali ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento dei tributi ai fini dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Per la sanatoria occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Possono avvalersene tutti i contribuenti sostituti d’imposta, intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e dalla natura giuridica.

Il perfezionamento si ottiene con il versamento di 200 euro per ogni anno, da eseguire entro il 31/3/2023 con F24 in cui riportare nella sezione “ERARIO”, il codice tributo “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione (2021, 2022)

Oltre al versamento, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31/3/2024, ove ciò sia possibile e necessario.

A titolo esemplificativo riportiamo le principali violazioni sanabili:

  • Mancato/irregolare invio dello comunicazioni delle liquidazioni IVA (se l’imposta è stata correttamente assolta);
  • Fattura omessa o infedele (senza effetto sulla liquidazione del tributo);
  • Fattura omessa o infedele per operazioni esenti, non imponibili, escluse (senza riflesso sulle imposte sui redditi);
  • Tardiva fatturazione elettronica (senza effetti sulla liquidazione periodica);
  • Tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici (se è avvenuta la memorizzazione e le operazioni sono confluite nella liquidazione IVA);
  • Detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode;
  • Irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode. Tale violazione:
    • può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
    • non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA;
  • Omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • Omessa / irregolare / incompleta presentazione dei modelli Intrastat;
  • Omessa / tardiva Comunicazione dati al sistema tessera sanitaria;
  • Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • Erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1,lett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione;
  • Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività;
  • Violazione della competenza fiscale (anticipazione di ricavi / posticipazione di costi)  senza danno per l’Erario;
  • Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto;
  • Mancata iscrizione al VIES.

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