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Imposta di bollo fattura elettronica | info 14/2022

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In vista del versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021, da effettuare entro il 28/02/2022, si coglie l’occasione per riepilogare le modalità operative – introdotte a decorrere dal 2021 – finalizzate alla verifica ed eventuale integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente non ha assolto correttamente l’imposta di bollo:

  • entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” l’Agenzia predispone due elenchi contenenti rispettivamente le fatture con il bollo assolto (Elenco A non modificabile) e quelle per le quali il bollo è stato “integrato” dalla stessa Agenzia (Elenco B modificabile);
  • quest’ultimo elenco potrà essere modificato (in modalità puntuale o massiva) dal contribuente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo/terzo/quarto trimestre; entro il 10/9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre;
  • entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento o 20/9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, l’Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato;
  • in caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento dell’imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione elettronica (e-mail pec);
  • il destinatario della comunicazione entro 30 giorni può fornire chiarimenti o effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Nella tabella che segue si riepilogano le diverse fasi della procedura:

(*): Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**): Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

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