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Criterio di cassa retribuzioni dicembre | info n. 1/2019

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È noto a tutti che concorrono alla formazione del reddito del lavoratore solo i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Esiste però una deroga a questo principio generale, nota come “criterio di cassa allargato” che attrae nel reddito del lavoratore anche i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo e, relativamente ai compensi corrisposti agli amministratori, li rende deducibili per il committente nell’anno di competenza.

Per dovere di cronaca ricordiamo che la deroga citata è contenuta nell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 917/86.

Ai fini del rispetto della coerenza tra costo dedotto dal datore di lavoro e reddito dichiarato dal dipendente, il 12 gennaio costituisce un termine cruciale in quanto solo le retribuzioni corrisposte entro tale data potranno essere incluse nella CU rilasciata al lavoratore per l’anno di riferimento.

L’applicazione del criterio di cassa allargato è però subordinata alla garanzia che il beneficiario ottenga la disponibilità del denaro entro e non oltre il 12 gennaio.

Affinché tali pagamenti possano quindi essere considerati effettuati tempestivamente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • se corrisposti con assegno circolare o assegno bancario, il pagamento risulta ottemperato nel momento in cui il lavoratore entrerà in possesso del titolo, dunque non al momento dell’effettivo incasso dell’assegno. E’ dunque opportuno farsi rilasciare una ricevuta che attesta la data di consegna dell’assegno;
  • se corrisposti a mezzo bonifico bancario o mediante altre modalità telematiche, è importante che la somma sia entrata nelle disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio (cioè risulti accreditata sul suo conto corrente entro tale data).

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