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F24 con crediti compensati | info n. 3/2020

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Con il preciso scopo di rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite Mod. F24, la Legge 157 in vigore dal 25 dicembre 2019 impone la trasmissione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate di tutti gli F24 contenenti crediti in compensazione.

Tale obbligo è esteso ai sostituti d’imposta che portano in compensazione, sul modello F24, i crediti maturati a titolo di:

  • Bonus Renzi (codice tributo 1655),
  • Rimborsi derivanti da modello 730 (codici tributo 1631, 3796, 3797, ecc),
  • Compensazioni di crediti effettuati per il recupero di eccedenze di versamento di ritenute (rimborsi da conguaglio codici tributo 1627, 1669,1671, ecc).

La novità è immediatamente applicabile già dalla scadenza di pagamento del 16 gennaio 2020. Pertanto non è più ammesso l’utilizzo dei servizi home banking per la trasmissione dei modelli F24 in cui siano inseriti i codici tributo a credito sopra elencati.

Fino al mese di febbraio, in via transitoria, non saranno applicate sanzioni per errati inoltri.

L’obbligo del canale telematico riguarda anche i soggetti non titolari di partita IVA quali ad esempio i condomini.

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