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Vai alla newsBuoni pasto | info n. 2/2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la Legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti di esenzione dei buoni pasto cartacei ed elettronici.
Modificando la lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, ha stabilito che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino a:
- 4 euro al giorno se rese in forma cartacea (fino al 31 dicembre il limite era di 5,29 euro)
- 8 euro al giorno se rese in forma elettronica (fino al 31 dicembre il limite era di 7 euro)
I buoni pasto cartacei già acquistati in vigenza del precedente regime, a far data dal 1° gennaio soggiacciono ai nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio.
Pertanto, nella mensilità di gennaio ed eventualmente anche nelle successive mensilità nell’ipotesi di conservazione dei buoni pasto cartacei, la quota eccedente 4 euro sarà assoggettata a tassazione e contribuzione.
La legge richiamata conferma la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro ovvero gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o di servizi di ristorazione.