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Whistleblowing | info n. 36/2023

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Decreto Legislativo 24/2023 di attuazione della Direttiva Ue 2019/1937

Dal 17 dicembre p.v. entrerà in vigore l’obbligo di istituire un canale protetto per ricevere le segnalazioni di illeciti.

L’obbligo ricade su aziende:

  • con un numero annuale medio di 50 dipendenti,
  • che operano nell’ambito di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente;
  • che abbiano adottato modelli ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Il whistleblowing altro non è che una procedura gestionale capace di recepire, in modo anonimo, le segnalazioni di azioni o omissioni contrarie alla legge italiana o dell’Unione Europea.

Le aziende obbligate devono garantire piena tutela e anonimato:

  • al soggetto segnalante,
  • al soggetto segnalato,
  • alla persona coinvolta,
  • alla persona menzionata,
  • al contenuto della segnalazione.

Il tutto gestito nel pieno rispetto del GDPR così da garantire appieno la tutela del dato trattato.

L’adozione di sistemi di recepimento della segnalazione deve essere preceduta da un confronto sindacale. Non è richiesto il raggiungimento di un accordo né l’obbligo di recepire eventuali suggerimenti sindacali. È sufficiente fornire l’informativa e consigliabile un confronto.

Il nuovo obbligo va affrontato ponendo grande attenzione a:

  • procedure, informative, nomine degli attori gestionali del Whistleblowing in ambito privacy nel rispetto integrale del GDPR;
  • regolamenti interni;
  • formazione degli incaricati e di tutto il personale.

Le sanzioni per la mancata adozione del canale di comunicazione e della relativa procedura gestionale va da un minimo di 10 mila ad un massimo di 50 mila euro.

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