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Tassazione IRPEF reddito lavoro dipendente, conguaglio | info n. 4/2019

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Da tempo i datori di lavoro più attenti alle politiche economiche retributive del proprio personale subordinato riservano una particolare attenzione agli effetti prodotti dal conguaglio fiscale di fine anno sulle retribuzioni nette. Il conguaglio infatti spesso determina rilevanti decurtazioni del netto a pagare nel prospetto di retribuzione relativo alla mensilità di dicembre.

Alla luce di queste premesse, per ovviare a questo “problema”, proponiamo un’alternativa alla tassazione ordinaria del reddito da lavoro subordinato (diversa da quella prevista dal legislatore ma con essa compatibile) che vuole essere una risposta a specifiche sensibilità datoriali.

Si tratta di una proposta che non costituisce in alcun modo un obbligo/dovere del datore di lavoro verso il proprio personale ma che risponde appunto a particolari esigenze manifestateci.

La valutazione di questa offerta gestionale (che indubbiamente comporta un leggero aggravio per gli uffici del personale) dovrà avvenire all’interno della realtà aziendale, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici del personale, con la politica gestionale del personale e più in generale con il desiderio di assecondare esigenze di standardizzazione di retribuzione percepita.

Il sistema di tassazione alternativo qui proposto non garantisce ovviamente l’assoluta invariabilità della retribuzione netta mensile ma le variazioni sono molte contenute.

Il diverso sistema di tassazione può essere offerto a tutto il personale ovvero, a discrezione del datore di lavoro, proporlo a singoli soggetti selezionati. E’ evidente però che l’applicazione di questo sistema ad un dipendente, costituendo un precedente, non può essere negato ad altri che ne facciano esplicita richiesta.

Partendo da quanto sopra espresso, prima di addentrarci nella proposta alternativa, riepiloghiamo sinteticamente la modalità di determinazione ordinaria dell’imposta.

Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i sostituti di imposta (cioè datori di lavoro che corrispondono somme e valori formanti il reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986), devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dovuta dai percipienti.

Sono previste due forme di imposizione dei redditi conseguenti alla prestazione di lavoro subordinato:

  • la c.d. tassazione ordinaria, adottata per la retribuzione corrente e le mensilità aggiuntive,
  • la tassazione separata adottata per le indennità di fine rapporto.

Per retribuzione corrente si intende la somma degli emolumenti periodicamente corrisposti al lavoratore dipendente in relazione alla prestazione di lavoro subordinato.

La percezione di tali somme è legata all’unico presupposto giuridico della effettuazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, tuttavia ai fini della materiale corresponsione degli emolumenti il presupposto unitario viene temporalmente scisso, di norma, in periodi di paga coincidenti con i mesi civilistici.

Il sistema di tassazione ordinaria delle retribuzioni correnti e delle mensilità aggiuntive è fondato sul principio della ritenuta alla fonte.

La disciplina adottata prevede:

  • l’effettuazione, da parte del datore di lavoro, di una ritenuta d’acconto sulle somme corrisposte periodicamente quale retribuzione corrente o quali mensilità aggiuntive;
  • il versamento mensile delle somme trattenute;
  • la rideterminazione dell’imposta su base annua;
  • il versamento a conguaglio dell’imposta rideterminata.

La disciplina appena accennata si incentra quindi sulla figura del sostituto d’imposta e sull’istituto della rivalsa obbligatoria.

Al momento di effettuare i versamenti in luogo del dipendente, il datore di lavoro acquista infatti la qualifica di sostituto d’imposta e deve obbligatoriamente rivalersi sul dipendente delle somme versate per suo conto.

In qualità di sostituto d’imposta, al datore di lavoro competono molti obblighi tra i quali quello di determinare, appunto, provvisoriamente l’imposta mensile e rideterminare l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo dei compensi percepiti (conguaglio di fine anno).

In sintesi, il sistema di calcolo dell’imposta avviene così:

  • ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973 il sostituto d’imposta effettua la ritenuta sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’art. 51 del TUIR, senza includere le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote di cui all’art. 11 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR rapportate al periodo di paga;
  • l’imposta così risultante deve essere decurtata delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso TUIR, rapportate al periodo stesso, le quali sono riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di avervi diritto;

Questo sistema determina, in fase di conguaglio di fine anno, differenze in dare o avere che incidono ovviamente direttamente sul netto a credito del dipendente.

Per cercare di limitare al massimo queste fluttuazioni di tassazione, il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro/sostituto d’imposta:

  1. l’applicazione di un’aliquota più alta rispetto a quella che si otterrebbe con il calcolo ordinario,
  2. chiedere la tassazione in base al numero di mensilità retribuite (13 o 14 a seconda del ccnl applicato).

In entrambe le ipotesi sopra esposte il lavoratore pagherà mensilmente più imposte di quelle normalmente calcolate. In tal modo a fine anno, avendo anticipato più imposte di quelle ordinariamente dovute mensilmente, il conguaglio non originerà trattenute elevate.

Com’è ovvio, questa soluzione non è di norma utilizzata poiché ha come impatto immediato un pagamento costante di IRPEF maggiore del dovuto. Ovviamente, pur non essendo strettamente aderente al disposto normativo, determinando un versamento di imposte maggiore del dovuto, l’Erario non eccepirà mai nulla.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la Direzione aziendale intenda raccogliere il disagio eventualmente sentito dai lavoratori a causa del percepimento a dicembre di un netto di retribuzione inferiore rispetto alla media dei mesi precedenti, è possibile proporre il fac-simile allegato al personale prescelto per la proposta e, nel caso decidessero di adottare questo sistema di tassazione alternativo, farselo firmare per accettazione e trasmettercelo per le dovute azioni.

Mentre per l’applicazione dell’aliquota IRPEF maggiore il lavoratore subordinato già da anni può avvalersi dell’apposita casella presente sul modello di richiesta di detrazioni d’imposta.

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