Informative

Rottamazione ter | info n. 39/2019

Download

La rottamazione ter permette di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora e con il “saldo e stralcio”, ammesso per le persone con grave e comprovata difficoltà economica e Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, di pagare debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, dal 16 al 35% dell’importo dovuto e senza sanzioni e interessi di mora.

Chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione, ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la ‘Comunicazione delle somme dovute’, cioè la lettera con il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate secondo il piano di pagamenti scelto in fase di adesione o di eventuale diniego della domanda. Nel primo caso, nella comunicazione saranno indicati l’importo complessivo dovuto, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento; in caso di rifiuto, invece, ci saranno le motivazioni del mancato accoglimento. Si potrà scegliere di versare tutto in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure a rate, con un piano di dilazione di un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Quanti hanno presentato domanda di adesione al saldo e stralcio, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione con l’ammontare complessivo dovuto per l’estinzione dei debiti, con importo, giorno e mese di scadenza delle rate insieme ai bollettini. In caso di accoglimento, si potrà saldare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in 5 rate.

Attenzione, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Si rammenta che a seguito dell’adesione alla rottamazione ter non possono essere iscritti nuovi vincoli sui beni del debitore. Quelli già iscritti permangono fino al perfezionamento della rottamazione ter. Non possono essere avviati nuovi pignoramenti. Quelli in corso sono bloccati, con la sola eccezione degli incanti tenuti con esito positivo. La medesima regola vale per i pignoramenti presso terzi

Limitatamente alle partite indicate nella domanda, il debitore è considerato temporaneamente in regola con i pagamenti dei debiti tributari e contributivi.

Attenzione: a decorrere dalla data del 31 luglio 2019 le rateazioni sospese per effetto della presentazione della domanda di rottamazione-ter, sono AUTOMATICAMENTE  revocate e ciò a prescindere dal pagamento della prima rata dovuta entro il 31 luglio 2019

Per ripristinare il precedente piano di rientro, occorre che la domanda sia rigettata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero revocata dal debitore. In tutti gli altri casi riprendono le azioni di recupero.

Ultime news

Informative

Gestione separata INPS | info n. 09/2024

Minimale, massimale e aliquote 2024 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Vai alla news
Eventi

Da utili a patrimonio

Sei pronto a trasformare la tua attività in un investimento duraturo?

Vai alla news
Informative

Certificazione Unica redditi soggetti a ritenuta | info n. 7/2024

Da inviare entro il 18 marzo, CU per distribuzione utili entro il 2 aprile

Vai alla news