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Obbligo di nomina del revisore | info n. 46/2019

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Con l’entrata in vigore del Decreto n. 14/2019, meglio noto come “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” è stato modificato l’articolo 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile, ed è stato introdotto per le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite in forma di Srl, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore unico, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
• numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Lo scopo della norma è la volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La riforma impone agli amministratori di adottare specifiche misure organizzative, rendendoli responsabili delle obbligazioni sociali ossia di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori nel caso in cui l’azienda sia stata gestita senza un adeguato sistema di controllo.
Il revisore è molto più di un semplice controllore, infatti oltre alla revisione legale dei conti, ossia alla verifica della regolare tenuta della contabilità e alla conformità dei bilanci alle leggi italiane ed internazionali, verifica l’efficienza delle procedure di controllo adottate dagli amministratori, controlla che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato e che sussistano i presupposti per garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’azienda nel tempo.
E’ un esperto di molteplici discipline economiche tra cui contabilità, bilancio e controllo di gestione e nello svolgimento del suo incarico fornisce indicazioni e raccomandazioni per migliorare le politiche di gestione dell’azienda. E’ tenuto a valutare i rischi potenziali che potrebbero minare la continuità aziendale e nel caso ravvisi indizi di crisi, è tenuto a segnalare l’allerta agli amministratori e ad affiancarli nella soluzione delle criticità. Soltanto nel caso in cui non si adottino misure idonee a scongiurare il pericolo di crisi, interviene allertando gli organi competenti.
Entro il prossimo 16 dicembre 2019 tutte le società che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato i limiti di cui all’articolo 2477 sopra riportati, dovranno convocare l’assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o il revisore unico, che resterà in carica per almeno tre esercizi e potrà venir meno solo se, per tre esercizi consecutivi, non verrà superato alcuno dei limiti citati.
Qualora non si provveda alla nomina, gli amministratori saranno soggetti alle seguenti conseguenze:
• una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
• una denuncia al Tribunale ex 2409 c.c.;
• la revoca del mandato
• la nomina del revisore da parte del Tribunale

Attenzione all’ultima delle conseguenze! Qualora l’organo amministrativo non provveda, il Tribunale potrà provvedere alla nomina di un revisore su segnalazione del Registro delle imprese o su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Siamo a vostra disposizione affinché possiate mettere in atto tutti i passaggi necessari per adempiere ai nuovi obblighi, possiamo occuparci della revisione e mettere a vostra disposizione uno strumento di controllo ispirato alla balanced scorecard, che diventa indispensabile per proteggere gli amministratori dalla responsabilità personale rispetto alle obbligazioni sociali contratte dalla società.

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